Appello civile ex art. 576 cod. proc. pen.: basta la probabilità prevalente (Cass. pen. Sez. II n. 31509 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, il giudice, quando la decisione è divenuta irrevocabile agli effetti penali per la mancata impugnazione o la rinuncia del pubblico ministero e dell’imputato ed è investito, su impugnazione della parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., della sola responsabilità civile, non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, ormai intangibile. Oggetto dell’indagine non è più il reato, ma il riconoscimento del fatto come illecito civile e la sola esistenza e concreta entità di un pregiudizio risarcibile. Ne consegue l’applicazione dello standard probatorio della probabilità prevalente e del “più probabile che non”, e non quello dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. Il giudice deve dapprima escludere le ipotesi meno probabili, poi analizzare le rimanenti e infine scegliere, con ragionamento inferenziale, quella che ha ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto.
Il Fatto
Con sentenza del 25.10.2021 il Tribunale di Salerno assolveva l’imputato da alcuni reati, tra cui quello di cui all’art. 633 cod. pen., perché il fatto non sussiste, e dichiarava altri reati estinti per prescrizione. Le parti civili proponevano gravame limitatamente al giudizio assolutorio relativo all’art. 633 cod. pen..
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 02.12.2025, in parziale riforma, dichiarava l’imputato responsabile ai soli fini civili e lo condannava al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la mancata assunzione di prove decisive e la violazione dell’art. 633 cod. pen., con vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo, con cui si deduce la mancata assunzione di prove decisive, sono generici e non consentiti. Secondo l’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., è decisiva la prova che, confrontata con la motivazione, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. Nel caso di specie la sentenza della Sezione agraria, la deposizione di un testimone e le testimonianze assunte nel giudizio civile non sono state allegate né trascritte nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.
La Corte rileva inoltre che la formale deduzione della mancata assunzione di prove si risolve, di fatto, in una sollecitazione a un diverso giudizio di merito, precluso in sede di legittimità, e nella pretesa di valutare prove dichiarative assunte in un diverso procedimento e mai introdotte nel giudizio penale a discarico. Impropria è anche la censura sull’omessa pronuncia in ordine alla sospensione del giudizio di appello: nella sentenza impugnata non vi è traccia di tale richiesta e, comunque, non sussiste alcuna pregiudizialità tra giudizio civile e giudizio penale.
Nel merito, il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. La Corte enuncia il principio per cui, nel giudizio di appello avverso l’assoluzione divenuta irrevocabile agli effetti penali, il giudice è tenuto a pronunciarsi sul solo riconoscimento del fatto come illecito civile, applicando lo standard della probabilità prevalente. Richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità e l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale n. 2 del 2026, oltre al criterio inferenziale affermato dalle Sezioni Unite n. 22065 del 2021.
La Corte ritiene che la Corte territoriale abbia svolto un adeguato accertamento fattuale, ricostruendo la vicenda e dando conto delle prove a sostegno, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto in presenza di una decisione assolutoria penale. Essa ha evidenziato l’assenza di titolo in capo all’imputato a occupare il fondo e il compimento di azioni violente dirette a mantenerne la disponibilità, oltre a comportamenti di disturbo che avevano indotto un potenziale acquirente a revocare la proposta.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Quest’ultima, pur non avendo proposto appello avverso la sentenza assolutoria, mantiene le conclusioni assunte in primo grado in virtù del principio di immanenza, non costituendo la mancata partecipazione al giudizio di appello revoca implicita della costituzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 576 c.p.p. – Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso