Patrocinio a spese dello Stato e presunzione di non abbienza nel ricorso (Cass. pen. Sez. IV n. 7016 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione contro il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo il caso di motivazione assolutamente mancante o meramente apparente. La presunzione relativa di superamento del reddito prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 per i condannati per reati associativi ammette prova contraria, ma non elimina l’inversione dell’onere probatorio. Grava sul richiedente l’onere di allegare elementi di fatto concreti e univoci, non essendo sufficiente l’autocertificazione né il rinvio a provvedimenti di ammissione adottati da altre autorità giudiziarie.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di sorveglianza. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza; il Tribunale di sorveglianza respingeva l’opposizione, rilevando che il richiedente non aveva fornito elementi idonei a vincere la presunzione di superamento del reddito di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Sosteneva che l’interpretazione seguita dai giudici di merito imponesse una probatio diabolica, ripristinando di fatto la presunzione assoluta già censurata dalla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Richiamando l’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, i giudici di legittimità ribadiscono che l’impugnazione è ammessa solo per violazione di legge: resta esclusa la sindacabilità del vizio di motivazione, salvo il difetto assoluto o apparente. Il vizio di illogicità manifesta può essere dedotto solo con lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Quanto alla censura sulla motivazione apparente, la Corte osserva che l’apparato argomentativo non è carente né affidato a formule di stile. Il raffronto con gli elementi prospettati dal ricorrente rientra nella valutazione di merito, sottratta per espressa previsione normativa al vaglio di legittimità.

Sul piano sostanziale, la Corte conferma che la presunzione di superamento del reddito, prevista per i soggetti già condannati per reati associativi, ha natura relativa e non assoluta, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010. L’ammissibilità della prova contraria non elimina però la presunzione, che realizza un’inversione dell’onere probatorio: spetta al richiedente dimostrare lo stato di non abbienza con l’allegazione di concreti elementi di fatto, non con la sola autocertificazione.

Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato come neutre le allegazioni del ricorrente — certificazione unica, attestazione ISEE, cedolini — perché relative a contributi legittimamente percepiti e non idonee a escludere redditi di provenienza illecita. Né rilevano i provvedimenti di ammissione emessi da altre autorità giudiziarie, privi di efficacia vincolante in un diverso procedimento, né la lunga sottoposizione al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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