Restituzione degli atti al PM per irrituale deposito telematico non è abnorme (Cass. pen. Sez. IV n. 3827 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari restituisce gli atti al pubblico ministero, rilevando l’irrituale deposito analogico della richiesta di archiviazione in luogo di quello telematico, non è affetto da abnormità, né strutturale né funzionale. Esso non si pone fuori dal sistema processuale, trovando fondamento nelle disposizioni che regolano la richiesta di archiviazione, e non determina una stasi insuperabile del procedimento, poiché il pubblico ministero può reiterare la richiesta nelle forme previste dalla legge. La sola qualificazione del provvedimento come di “inammissibilità”, per quanto terminologicamente impropria, non incide sulla sua natura di atto di restituzione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila, con decreto del 9 maggio 2024, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa a procedimenti contro ignoti “seriali”. Il giudice ha ritenuto irrituale il deposito in modalità analogica, avvenuto in cancelleria, invece che tramite la piattaforma telematica, con conseguente violazione dell’art. 3 del d.m. n. 217 del 29 dicembre 2023.

Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente ha dedotto l’abnormità strutturale e funzionale dell’atto, per avere la declaratoria di inammissibilità creato una stasi del procedimento, non potendo il pubblico ministero né depositare in modalità telematica, né reiterare la richiesta in modalità cartacea. Ha inoltre contestato la possibilità, per il giudice, di sindacare il provvedimento amministrativo con cui era stato accertato il malfunzionamento del sistema informatico.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente osservato che la questione del funzionamento o malfunzionamento del sistema informatico, pur di rilievo generale nel passaggio dal processo cartaceo a quello telematico, è estranea al thema decidendum. Il provvedimento del Procuratore della Repubblica dell’8 aprile 2024, con cui era stato accertato il malfunzionamento, presenta caratteristiche di atto amministrativo, avente funzioni organizzative, la cui sindacabilità compete agli organi della giustizia amministrativa.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto contro un provvedimento inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il ricorso avverso un provvedimento privo di mezzo di gravame è ammissibile solo se l’atto sia affetto da abnormità, che integra uno sviamento della funzione giurisdizionale collocandosi al di là del perimetro riconosciuto dall’ordinamento (Sez. Un. n. 25957 del 2009, Toni).

L’abnormità può essere strutturale, quando l’atto si pone al di fuori del sistema della legge processuale, o funzionale, quando determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. Un. n. 17 del 1997, Di Battista; Sez. Un. n. 26 del 1999, Magnani; Sez. Un. n. 33 del 2000, Boniotti). La Corte ha però escluso che tale categoria possa giustificare la ricorribilità di atti semplicemente illegittimi, perché ciò eluderebbe il regime di tassatività delle impugnazioni (Sez. Un. n. 20569 del 2018, Ksouri).

Nel caso di specie, sotto il profilo strutturale, il provvedimento impugnato è nella sostanza una restituzione degli atti al pubblico ministero, di natura interlocutoria, prevista da diverse disposizioni anche nel segmento procedimentale che origina dalla richiesta di archiviazione. Quanto al profilo funzionale, la restituzione non ha determinato una stasi insuperabile, potendo il pubblico ministero rinnovare la richiesta nel rispetto delle forme, senza compiere alcun atto nullo (Sez. Un. n. 10728 del 2021, Fenucci). La Corte ha escluso che la richiesta eventualmente tardiva rispetto al termine di chiusura delle indagini determini nullità, e ha ritenuto irrilevante la terminologia impropria di “inammissibilità” usata nel dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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