Lieve entità dello spaccio valutata su capacità di azione e rete di (Cass. pen. Sez. VII n. 8755 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della fattispecie autonoma di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma va riferita alle concrete capacità di azione del soggetto e alla rete di relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e alle modalità adottate per eludere i controlli. Il giudice di merito che valorizzi il dato ponderale, gli strumenti di confezionamento, la condizione di detenzione domiciliare e l’assenza di risorse economiche proporzionate all’acquisto esclude la minima offensività con valutazione insindacabile in cassazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di cui all’art. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 28 marzo 2024, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità; vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della lieve entità richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui l’offensività della condotta non si misura sul solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma sulle concrete capacità di azione del soggetto e sulla rete di relazioni con il mercato di riferimento. Rilevano l’entità della droga movimentata in un determinato arco temporale, il numero di assuntori riforniti, la rete organizzativa e le modalità adottate per sottrarsi ai controlli.

Il giudice di merito ha valorizzato il dato ponderale — 500 grammi di marijuana con principio attivo pari a 83.000 milligrammi, corrispondenti a 3357 dosi medie singole — unitamente agli strumenti per il confezionamento rinvenuti, alla sottoposizione a detenzione domiciliare al momento dell’accertamento e all’indisponibilità di risorse economiche proporzionate all’acquisto di un simile quantitativo. Su queste basi ha escluso la minima offensività.

Tale valutazione è ritenuta immune da censure di illogicità e quindi insindacabile in sede di legittimità. Non viene pertanto in rilievo il diverso principio che configura il comma 5 nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, caratterizzato da ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagno limitate, comprensivo della detenzione di una provvista che non dia luogo a prolungata attività rivolta a un numero indiscriminato di soggetti (Sez. VI n. 45061 del 03.11.2022).

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte osserva che il diniego può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, tanto più dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha reso non più sufficiente il solo stato di incensuratezza (Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022). Non è necessario che il giudice esamini ogni elemento dedotto, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni difensive (Sez. III n. 2233 del 17.06.2021). Nel caso concreto il giudice ha richiamato i precedenti penali della stessa specie e ha escluso elementi positivi, non ravvisandoli nella dedotta collaborazione, atteso che la sostanza è stata rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare e che non è emerso alcun segnale concreto di resipiscenza.

Infine il trattamento sanzionatorio, ancorato a una pena base di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa, è ritenuto congruamente motivato e insindacabile. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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