Patrocinio a spese dello Stato: presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali (Cass. pen. Sez. IV n. 35519 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione di superamento dei limiti reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevista dall’art. 76, comma 4-bis, TUSG per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi indicati, ha carattere relativo e non assoluto, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale resa con la sentenza n. 139 del 2010. Ne deriva che non incombe sull’amministrazione alcun onere probatorio volto a dimostrare l’effettivo superamento dei limiti di reddito. Incombe invece sul richiedente uno specifico onere di allegazione e documentazione di concreti elementi di fatto, idonei a dimostrare in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare. La sola autocertificazione non integra prova contraria sufficiente a vincere la presunzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale. L’istanza era stata rigettata con decreto, in ragione delle precedenti condanne riportate per violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e della dichiarazione mendace circa l’assenza di condanne per tali reati. Il giudice adito aveva inoltre rilevato che l’istante aveva prodotto esclusivamente un’attestazione ISEE, insufficiente a provare l’ammontare dei redditi percepiti.
Proposto ricorso in opposizione, questo veniva rigettato. Il ricorrente ha quindi adito la Corte di cassazione deducendo la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 76 e 96 del d.P.R. n. 115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa. Ha sostenuto che il giudice precedente non avesse indicato gli elementi concreti su cui fondare il superamento del limite reddituale, ignorando la valenza probatoria dell’autocertificazione e l’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa redditi non dichiarati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che l’impostazione difensiva muove da una lettura del tutto errata del quadro normativo di riferimento. Il punto di partenza è la formulazione originaria dell’art. 76, comma 4-bis, TUSG, che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati ivi elencati — tra cui quelli commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto — stabiliva che il reddito si ritenesse superiore ai limiti previsti.
Tale disposizione è stata parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 2010, nella parte in cui non ammetteva la prova contraria. Il vigente sistema contempla dunque una presunzione relativa, e non assoluta, che consente all’istante di dimostrare l’effettiva consistenza della propria situazione reddituale nell’anno di riferimento dell’istanza.
La Corte richiama i passaggi della sentenza del giudice delle leggi, che ha evidenziato come la presunzione assoluta, estesa a tutti i reati e senza limite di tempo, impedisse di tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell’organizzazione criminale. Nella parte conclusiva della motivazione, la Consulta ha però precisato che non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice autocertificazione, poiché essa non può essere considerata prova contraria idonea a superare la presunzione. È necessario che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali desumere in modo chiaro e univoco l’effettiva situazione economico-patrimoniale dell’imputato.
La Corte osserva inoltre che, su un diverso piano concettuale, essa ha già affermato che il richiedente non è tenuto a dichiarare l’insussistenza di condanne per i reati ostativi, essendo sufficiente la certificazione delle condizioni di reddito (Sez. IV n. 48972 del 13.07.2017; Sez. IV n. 38902 del 22.06.2017). Ciò non toglie che la presunzione, pur relativa, imponga al richiedente uno specifico onere di produrre elementi positivi idonei a dimostrare le complessive condizioni reddituali del proprio nucleo familiare.
Conseguentemente, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, in presenza della presunzione relativa non incombe sull’amministrazione finanziaria alcun onere probatorio, anche di natura meramente presuntiva. Incombe invece sul richiedente l’onere di allegare elementi che non possono ridursi alla mera presentazione di un’autocertificazione. La motivazione del giudice dell’opposizione risulta pertanto conforme alla disciplina, con conseguente inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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