Continuazione e individuazione della violazione più grave con circostanze eterogenee (Cass. pen. Sez. VII n. 35513 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della pena per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, la violazione più grave deve essere individuata partitamente per ciascun reato, tenendo conto dell’eventuale applicazione di aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione. Solo una volta determinata la pena per il reato base si opera su di essa l’aumento per la continuazione. L’individuazione della violazione più grave precede, dunque, l’unificazione ex art. 81 cod. pen. e non può essere ricavata dal trattamento sanzionatorio complessivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Torino, che aveva condannato l’imputato per i delitti di cui agli artt. 609-bis/609-ter, 56-600-bis, comma 2, cod. pen. e art. 3 l. 75/1958, riqualificata l’originaria imputazione, alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in riferimento agli artt. 63 e 69 cod. pen., per avere i giudici del merito erroneamente applicato la disciplina del bilanciamento di circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il thema decidendum riguarda il metodo di determinazione della pena in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando su taluni di essi incidano circostanze eterogenee.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, per individuare la violazione più grave, occorre fare riferimento alla sanzione da irrogare per ciascun reato, considerando l’eventuale applicazione di aggravanti o attenuanti, l’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e ogni altro elemento di valutazione. Solo dopo si opera l’aumento per la continuazione. Il precedente citato è Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450 – 01.
Tale operazione va compiuta partitamente per ciascuno dei reati prima della loro unificazione ex art. 81 cod. pen. La Corte territoriale, quindi, ha correttamente ritenuto conforme al diritto il percorso logico del giudice di primo grado: riconosciuta la diminuente di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. in regime di equivalenza con la contestata aggravante, ha individuato la violazione più grave in quella di cui agli artt. 3 e 4 l. 75/1958, rispetto alla quale non concorreva alcuna attenuante.
Il Collegio osserva altresì che al reato di sfruttamento della prostituzione non può applicarsi l’attenuante della minore gravità, non prevista dalla legge per tale violazione. All’inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Nota della Redazione
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