Gravi indizi cautelari e sindacato di legittimità sulla motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. IV n. 35518 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con cui si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, e non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di legittimità resta interno al provvedimento impugnato e non consente una nuova valutazione degli elementi indizianti. I gravi indizi richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. non coincidono con gli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dal comma 1-bis. L’apprezzamento della pericolosità e l’adeguatezza della misura costituiscono giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di furto in abitazione aggravato dall’uso di mezzi fraudolenti. Secondo la contestazione, un complice non identificato, qualificatosi come appartenente alla polizia giudiziaria, aveva indotto le persone offese a consegnare denaro e preziosi; all’indagato era addebitato il ruolo di conducente dell’autoveicolo a bordo del quale i correi si erano allontanati.
Il Tribunale del riesame di Potenza, con ordinanza del 07/05/2026, aveva confermato il provvedimento cautelare, reputando corretta la qualificazione del fatto e sussistenti le esigenze cautelari. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la erronea qualificazione giuridica, l’identificazione del veicolo e del conducente, il travisamento delle dichiarazioni e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha richiamato il disposto dell’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., precisando che in sede cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio e che i gravi indizi non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dal comma 1-bis (richiamati Sez. 5 n. 8342 del 2025 e Sez. 2 n. 48276 del 2022).
Ha ribadito che il ricorso con cui si contesta l’insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti (richiamata Sez. 6 n. 11194 del 2012). Il controllo di logicità deve rimanere interno al provvedimento, verificando l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sottrazione era stata operata dal complice non identificato senza alcun atto dispositivo delle vittime, con conseguente corretta qualificazione come furto in abitazione (richiamata Sez. 2 n. 22650 del 2025). Il secondo motivo è stato giudicato estrinsecamente aspecifico, avendo il Tribunale riferito il carattere nitido delle immagini alla persona dell’indagato e non alla targa; la polizia giudiziaria può procedere autonomamente alla individuazione fotografica, in forza del principio di atipicità degli atti di indagine (richiamata Sez. 2 n. 34211 del 2020).
Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati generici, risultando le censure versate in fatto e inidonee a connotare di illogicità i passaggi motivazionali. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati allegati o trascritti il verbale di interrogatorio e la dichiarazione asseritamente travisata (richiamata Sez. 4 n. 3937 del 2021). Il sesto motivo è stato giudicato aspecifico, avendo il ricorrente contestato una sola delle rationes decidendi autonome e autosufficienti poste a base del provvedimento (richiamata Sez. 6 n. 38809 del 2025).
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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