Miscelazione carburanti esclude non punibilità per uso personale autoriciclaggio (Cass. pen. Sez. 2 n. 16329 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autoriciclaggio, la clausola di esclusione della punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen. opera solo nel caso in cui l’agente utilizzi o goda in modo diretto dei beni provento del delitto presupposto, senza compiere su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l’identificazione della loro delittuosa provenienza. Non integra la fattispecie di mero utilizzo la condotta di chi, dopo aver sottratto carburante in sospensione d’imposta, lo estragga dalle cisterne in un luogo protetto, lo trasferisca in altri contenitori e lo misceli con altro prodotto, impiegandolo per il rifornimento di mezzi aziendali, poiché tale attività è idonea a far perdere le tracce dell’origine illecita del bene. I motivi nuovi di impugnazione, per essere scrutinati, devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale, essendo necessaria una connessione funzionale con i motivi originari.
Il Fatto
Con decreto del 31 luglio 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia disponeva il sequestro preventivo di trattori stradali e autocarri di proprietà di una società, nonché, finalizzato alla confisca, della somma di denaro nei confronti di società e di un indagato. Il provvedimento si fondava sull’ipotesi di reati in materia di accise e, in particolare, di autoriciclaggio, per l’utilizzo di carburante sottratto all’accertamento per il rifornimento dei mezzi aziendali e la sua miscelazione con altro prodotto.
Il Tribunale del riesame di Venezia, accogliendo parzialmente l’istanza, annullava il decreto limitatamente ai soli veicoli di proprietà della società, rigettando nel resto l’istanza. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’insussistenza del fumus commissi delicti del reato di autoriciclaggio, sostenendo di essersi limitato a un reimpiego diretto del carburante sottratto, consumato secondo la sua destinazione naturale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., vizio che comprende i vizi di motivazione radicali, come quelli che rendono l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza. Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta tali carenze, emergendo con chiarezza gli elementi per riconoscere il fumus sia dei reati presupposto sia dell’autoriciclaggio.
Quanto al fumus del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., la Corte ha condiviso la ricostruzione del giudice del riesame, basata sugli esiti di perquisizioni e sul contenuto di agende e chat. L’attività investigativa aveva permesso di accertare che gli autisti, sotto la direzione dell’indagato, usciti dai depositi fiscali, si dirigevano in un’area protetta da mura di cinta per estrarre il carburante, trasferirlo in contenitori e miscelarlo, destinandolo al rifornimento dei mezzi aziendali. Tale condotta integra gli estremi dei reati di sottrazione all’accertamento delle accise e configura il fumus dell’autoriciclaggio, poiché la miscelazione tra prodotti qualitativamente diversi ostacola irrimediabilmente l’identificazione della provenienza delittuosa del carburante.
La censura del ricorrente è stata ritenuta manifestamente infondata. La clausola di esclusione della punibilità, oggi prevista dall’art. 648-ter.1, comma quinto, cod. pen., non ricorre quando l’agente non si limita a un utilizzo diretto del bene, ma compie operazioni ulteriori, come l’estrazione, il trasferimento e la miscelazione, che impediscono di ricostruire l’origine illecita del prodotto. Il rifornimento dei mezzi di società diverse dalla persona fisica dell’indagato conferma, inoltre, che non si trattava di un mero godimento personale del bene.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo aggiunto concernente la violazione degli artt. 15 Cost. e 191 cod. proc. pen. in merito al sequestro dei dispositivi elettronici. Tale motivo, non essendo funzionalmente connesso al motivo originario — incentrato esclusivamente sul fumus del reato di autoriciclaggio — introduce un tema nuovo, non scrutinabile in sede di motivi aggiunti. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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