Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali, anche conclusi con pronuncia assolutoria o declaratoria di prescrizione, procedendo a una nuova e autonoma valutazione dei fatti, purché dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della pericolosità del proposto. Quando il compendio indiziario sia stato ritenuto non sufficiente ad integrare la gravità posta a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare penale, il giudice della prevenzione deve confrontarsi con tali valutazioni, al fine di verificare se esso risulti ancora idoneo a integrare la differente piattaforma probatoria richiesta in punto di appartenenza, quale indice di pericolosità qualificata, attraverso una ricognizione delle fonti di prova di carattere coincidente o dotate di autonomia. In tema di confisca di prevenzione, il periodo di tempo da prendere in considerazione per il calcolo della sproporzione non può essere esteso al di là del periodo di manifestazione della pericolosità sociale, né può includere ricchezze acquisite prima della formazione di un autonomo nucleo familiare, pena il pregiudizio sul requisito stesso della sproporzione. L’impresa “a partecipazione mafiosa”, nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi, può essere confiscata solo laddove il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi; laddove l’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione dell’associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, soggetto a confisca.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto la confisca di numerosi beni nei confronti di più ricorrenti, quali proposto e terzi interessati, nell’ambito di un procedimento di prevenzione. La Corte di appello di Napoli, con decreto del 3 giugno 2025 (successivamente corretto), aveva parzialmente riformato il provvedimento, confermando la confisca per la maggior parte dei beni. Avverso tale decreto, i diversi ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità sociale qualificata del proposto, l’erronea determinazione del periodo di sproporzione, l’omessa valutazione dei redditi agricoli e del condono tombale, la violazione del principio di proporzionalità tra arricchimento illecito e beni confiscati, nonché l’erronea intestazione fittizia dei beni ai terzi.
La difesa del proposto ha contestato la sussistenza della pericolosità sociale, richiamando gli esiti di procedimenti penali conclusi con archiviazione o con pronunce cautelari negative, e ha censurato la metodologia di calcolo della sproporzione, estesa a periodi anteriori alla manifestazione della pericolosità. I terzi interessati, familiari del proposto, hanno contestato l’intestazione fittizia dei beni, sostenendo la legittima provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Ha innanzitutto ribadito il principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, ma ha precisato che il giudice della prevenzione, quando il compendio indiziario sia stato ritenuto non sufficiente in sede penale, deve confrontarsi con tali valutazioni, effettuando una ricognizione puntuale delle fonti di prova e dando conto della loro persistente idoneità a integrare il giudizio di pericolosità qualificata. La Corte ha ritenuto carente la motivazione del decreto impugnato su questo punto, in quanto si limitava a un generico richiamo alle fonti dichiarative, senza una valutazione critica delle stesse e senza confrontarsi con gli esiti del procedimento penale e con le specifiche contestazioni difensive.
Quanto al proposto, la Corte ha accolto anche le censure relative alla sproporzione, affermando che il calcolo della stessa non può includere ricchezze acquisite prima della manifestazione della pericolosità sociale, né prima della formazione di un autonomo nucleo familiare, in applicazione del principio di correlazione temporale. Ha, inoltre, rilevato l’omessa motivazione in ordine al principio di proporzionalità tra l’arricchimento illecito accertato e i beni confiscati. Per quanto riguarda l’impresa del proposto, la Corte ha richiamato la distinzione tra impresa mafiosa “originaria” e impresa “a partecipazione mafiosa”, precisando che, nel caso di quest’ultima, la confisca è legittima solo quando il ciclo aziendale sia stato inquinato da metodi mafiosi, e che la contaminazione dell’intero patrimonio aziendale deriva dall’espansione dell’impresa con l’ausilio dell’associazione.
In ordine ai terzi interessati, la Corte ha accolto il ricorso della moglie del proposto, rilevando l’errore materiale nella data di acquisto e nel valore del bene, nonché l’omessa valutazione del condono tombale e dei redditi agricoli. Ha accolto parzialmente il ricorso del proposto, rilevando l’omessa motivazione sulla proporzionalità e sul periodo di sproporzione. Ha rigettato, invece, il ricorso della figlia, ritenendo adeguata la motivazione sulla intestazione fittizia, fondata sulla convergenza di plurimi elementi indiziari. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di un altro terzo per rinuncia sopravvenuta.
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In sede penale, l’annullamento dell’assoluzione a fini civili giova solo alla parte civile che ha proposto impugnazione, non alle altre costituite ma non ricorrenti.
Nel furto di energia elettrica rileva la destinazione pubblicistica dell’energia sottratta, non la manomissione del contatore utilizzato per misurarla.
La Cassazione annulla la confisca del denaro per vizio di motivazione, richiedendo l’accertamento della sproporzione rispetto al reddito e la verifica dei presupposti dell’art. 240-bis cod. pen.
La prova dello stato di incapacità nella circonvenzione d’incapace richiede un accertamento rigoroso, non desumibile da mere sensazioni o da atti dispositivi di cui non sia provata la riconducibilità alla condotta di induzione.