Recidiva e aggravanti a effetto speciale si individuano dal massimo edittale (Cass. pen. Sez. VI n. 28761 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’individuazione della più grave, ai fini dell’art. 63, quarto comma, cod. pen., deve avvenire in base al massimo della pena edittale applicabile in forza della circostanza, non al minimo. La circostanza aggravante della recidiva specifica infraquinquennale ex art. 99, terzo comma, cod. pen., pur determinando un innalzamento del minimo edittale rispetto alle aggravanti codificate dall’art. 628, terzo comma, cod. pen., non può essere considerata la più grave quando l’altra circostanza presenti un massimo edittale superiore. Tuttavia, la misura dell’aumento in concreto applicabile per l’aggravante di maggiore gravità non può essere inferiore all’aumento minimo previsto dall’altra aggravante ad effetto speciale concorrente. L’erronea individuazione della circostanza più grave, quando la decisione finale non poteva essere diversa, integra un errore di diritto nella motivazione che non determina l’annullamento, essendo sufficiente la rettificazione ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da Cass., Sez. 2, n. 14400 del 06/03/2025, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in relazione a sei ipotesi di reato legate dal vincolo della continuazione. La sentenza rescindente aveva censurato la precedente decisione di appello in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale, disponendo il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti relativi alla determinazione della pena e agli aumenti applicati per le circostanze aggravanti ritenute in sede di cognizione. Il ricorso è stato deciso all’udienza del 26.06.2026, in camera di consiglio, senza richiesta di trattazione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione sull’attribuzione di effetto alla recidiva specifica infraquinquennale, è stato dichiarato infondato. La Corte ha ribadito che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti, al livello di omogeneità e all’eventuale occasionalità della ricaduta, al di là del mero riscontro formale dei precedenti penali (Sez. U n. 35738 del 27/05/2010). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha considerato la natura del reato contestato, l’identità di indole con il precedente penale per lesioni e l’esistenza di altre condanne per reati contro il patrimonio, valutabili per il giudizio sulla personalità dell’imputato.
Il secondo motivo è parimenti infondato, ma ha richiesto una precisazione ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente sosteneva che, dovendosi applicare l’aggravante più grave, essa andava individuata nell’art. 628, terzo comma, cod. pen., con cornice edittale da sette a venti anni di reclusione, più favorevole rispetto all’aumento correlato alla recidiva.
La Corte ha chiarito che, per il reato più grave del cumulo, i giudici di cognizione avevano ritenuto più aggravanti ad effetto speciale: tre ex art. 628, terzo comma, cod. pen. e quella della recidiva specifica infraquinquennale. Quest’ultima determina un aumento della metà sulla pena base, con cornice di riferimento compresa tra sette anni e mezzo e quindici anni di reclusione; le aggravanti codificate dall’art. 628, terzo comma, cod. pen. prevedono invece una cornice tra sette e venti anni. Ne discende che, rispetto alla rapina non aggravata, le aggravanti dell’art. 628, terzo comma sono più gravi ove si computi il massimo edittale, mentre la recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen. è più grave ove si guardi al minimo irrogabile.
La Corte ha ritenuto erronea la valutazione della Corte territoriale, che aveva individuato la circostanza più grave nella recidiva: la più grave deve essere individuata in base alla gravità della sanzione edittale massima applicabile. Tuttavia, applicando schemi analoghi a quelli affermati in caso di concorso formale di reati (Sez. U n. 25939 del 28/02/2013), la misura dell’aumento in concreto per l’aggravante di maggiore gravità non può essere inferiore all’aumento minimo previsto da altra aggravante ad effetto speciale applicabile. La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l’individuazione della più grave sulla base del massimo astratto non può comportare, in presenza di un’altra aggravante con limite minimo più elevato, la determinazione di una pena ad esso inferiore (Sez. 2 n. 22066 del 02/03/2021). Pertanto, l’aumento applicato non avrebbe potuto essere diverso.
Il terzo motivo, relativo al carattere apparente della motivazione sull’ulteriore aumento ex art. 63, quarto comma, cod. pen., è stato dichiarato infondato. La Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno offerto congrua motivazione, valutando la necessità di non annichilire il disvalore delle aggravanti, tenuto conto della gravità dei fatti e delle conseguenze psicologiche riportate dalla persona offesa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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