Autosufficienza del ricorso e motivi nuovi non allegati: inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 27605 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia penale, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente che deduca l’omessa valutazione dei motivi nuovi di appello di compiegare al ricorso l’atto che li contiene e, in allegato, le sentenze irrevocabili relative ai reati da porre in continuazione con quello oggetto del giudizio. In alternativa, ai sensi dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deve indicare alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di trasmettere la copia dell’atto di interesse ovvero di attestarne la mancanza. Il difetto di allegazione determina la genericità del motivo e non consente di verificare la tempestività dei motivi nuovi, la loro inerenza ai capi e punti investiti dall’impugnazione originaria e l’irrevocabilità delle sentenze sopravvenute.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 20/11/2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Oristano del 13/10/2023, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile di due episodi di truffa aggravata, con condanna a nove mesi di reclusione ed euro 90,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduceva l’omessa valutazione dei motivi nuovi di appello, depositati in via telematica il 17/10/2025, con i quali aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in esame e quelli già giudicati con sentenze irrevocabili del 19/09/2023 e del 20/03/2024.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dell’unico motivo proposto. Il ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sui motivi nuovi, ma la censura era del tutto aspecifica, non risultando compiegato al ricorso l’atto contenente i motivi nuovi non esaminati né, in allegato, le sentenze irrevocabili aventi ad oggetto i reati da porre in continuazione.

La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che imponeva al ricorrente un preciso onere di allegazione. In alternativa, l’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, consentiva al ricorrente di indicare alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di compiegare al ricorso la copia dell’atto di interesse, da inserire in apposito fascicolo se non già trasmesso, ovvero di attestarne la mancanza.

Il difetto di allegazione, ha precisato la Sezione, non consente neppure di verificare la tempestività dei motivi nuovi, la loro inerenza ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’originario atto di impugnazione e la circostanza relativa all’irrevocabilità delle sentenze concernenti i reati da porre in continuazione, successive al deposito dell’appello principale.

Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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