Inammissibile il ricorso firmato da difensore non cassazionista (Cass. pen. Sez. VII n. 4613 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione è inammissibile, a norma dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Il difetto di legittimazione del sottoscrittore non è sanato dalla conversione o qualificazione giuridica dell’impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., operando la conversione su criteri oggettivi e presupponendo i requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito. Il favor impugnationis e il principio di conservazione degli atti non possono comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame, né la sostanziale elusione del requisito dell’abilitazione.

Il Fatto

Un difensore proponeva appello avverso un’ordinanza emessa dal Giudice di sorveglianza. La Corte di appello, riqualificato il gravame, lo ha trattato come ricorso per cassazione. Il ricorrente ha quindi investito la Corte di legittimità, che ha esaminato gli atti e i motivi.

La cancelleria ha accertato che il difensore che ha sottoscritto l’atto non risulta iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. La questione che arriva davanti alla Corte riguarda proprio la sorte dell’impugnazione sottoscritta da un difensore privo di tale abilitazione, dopo che il giudice di merito ne aveva disposto la conversione in ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103/2017, che impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La conseguenza diretta è che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile.

Il collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835).

La Corte affronta poi il punto centrale: la disposta conversione dell’originario appello in ricorso non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente. Non è possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame, perché la conversione opera su criteri oggettivi e richiede la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito.

Il meccanismo dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non è quindi invocabile, perché altrimenti si realizzerebbe una sostanziale elusione dell’art. 613 cod. proc. pen. Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non possono comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208).

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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