Patteggiamento in appello e limiti di cognizione del giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 6652 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., deve ritenersi nuovamente applicabile il principio secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, per effetto dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la propria cognizione ai soli motivi non rinunciati. Egli non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per alcuna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in ragione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e il giudizio camerale disciplinato dalla norma richiamata. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che eccepisca in modo generico il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Quattro ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 28/05/2024, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. In appello, gli imputati avevano dichiarato di concordare sull’accoglimento dei motivi di impugnazione, rinunciando agli altri, e avevano indicato la pena sulla quale erano d’accordo.
Davanti alla Corte di cassazione i ricorrenti eccepiscono il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulle cause di proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dalla constatazione che l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha reintrodotto nel sistema il c.d. patteggiamento in appello. La norma prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., ne facciano richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
La Corte osserva che, per effetto di tale reintroduzione, torna applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92.
In forza di tale principio, il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata, in ragione dell’effetto devolutivo, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, limita la propria cognizione ai soli motivi non rinunciati. Non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
La ragione di tale esclusione risiede, per la Corte, nella radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame. A sostegno richiama i precedenti Sez. VI n. 35108 del 08/05/2003 e Sez. V n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010.
Nel caso concreto i ricorrenti si sono limitati a eccepire il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in termini del tutto generici e, comunque, non consentiti alla luce delle considerazioni svolte. La Corte dichiara pertanto inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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