Provvisionale e rivalutazione probatoria: i limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 67 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, poiché il giudice di legittimità può sindacare esclusivamente la tenuta logica del percorso argomentativo e la sua aderenza alle fonti di prova. In tema di provvisionale, la determinazione della somma è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l’obbligo di motivazione espressa quando l’importo rientri nel danno prevedibile. Il provvedimento che assegna alla parte civile una provvisionale in sede di condanna generica non è impugnabile per cassazione, essendo insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dalla liquidazione definitiva. La rinuncia al ricorso determina l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendo profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di circonvenzione di incapace contestati a due imputati, confermando tuttavia le statuizioni civili disposte dal Tribunale. A un imputato si contestava di aver agito in concorso, abusando delle condizioni di inferiorità psichica di due anziane sorelle, inducendole a conferire una procura speciale, poi utilizzata per svuotare i loro conti correnti. All’altro, un notaio, si contestava di aver violato gli obblighi professionali attestando la capacità delle vittime di conferire le procure, nonché il reato di falso in atto pubblico.
Avverso la sentenza d’appello entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di vulnerabilità delle persone offese, alla configurabilità del concorso nel reato, al ruolo causale della condotta del notaio e alla determinazione della provvisionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i ricorsi, dichiarandoli entrambi inammissibili. Quanto al primo ricorrente, il Collegio ha ritenuto che il motivo concernente la sussistenza della condizione di vulnerabilità delle persone offese non superasse la soglia di ammissibilità, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione delle prove. La Corte ha ribadito che la sua competenza è limitata al controllo di legittimità della motivazione, senza possibilità di effettuare alcuna valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, a meno che non si alleghi un travisamento della prova, in ossequio al principio di autosufficienza. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello è stata giudicata logica e aderente alle emergenze processuali, avendo valorizzato le dichiarazioni di più soggetti che avevano constatato la grave e percepibile condizione di incapacità delle vittime.
In relazione al secondo motivo, concernente la mancata ripartizione pro quota della provvisionale, il Collegio ha richiamato il principio per cui la determinazione della somma è rimessa insindacabilmente al giudice di merito, senza obbligo di motivazione espressa quando l’importo rientri nel danno prevedibile. Ha inoltre precisato che il provvedimento di assegnazione della provvisionale non è impugnabile per cassazione, in quanto provvisorio e destinato a essere travolto dalla liquidazione definitiva del danno.
Con riferimento al secondo ricorrente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia, intervenuta nel settembre del 2025. In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., l’inammissibilità di entrambi i ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha altresì condannato il ricorrente che aveva rinunciato al pagamento di mille euro e l’altro ricorrente al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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