Patteggiamento, inammissibile il ricorso sulla pena fuori accordo (Cass. pen. Sez. II n. 31314 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica dei fatti e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa alla determinazione della pena concordata, stimata corretta dal giudice di merito, non è deducibile in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Il difetto di correlazione meramente prospettato, e non riscontrato negli atti, non integra motivo consentito. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Verona, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per reati ritenuti in continuazione, tra cui quelli di cui agli artt. 81 e 316 ter cod. pen., art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. e artt. 81 e 648 ter.1 cod. pen.
A sostegno del ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, assumendo che la pena sarebbe stata determinata in difformità dall’accordo delle parti: l’accordo prevedeva una pena finale di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 7.667,00 di multa, mentre il giudice ha applicato la medesima reclusione con multa di euro 9.500,00.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma circoscrive l’impugnazione della sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica dei fatti e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il collegio rileva che anche il difetto di correlazione, meramente prospettato dal ricorrente, non trova riscontro negli atti. Dal verbale di udienza emerge invece la richiesta di applicazione della pena nella misura poi accolta dal collegio, di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 9.500,00 di multa.
La Corte richiama il consolidato orientamento della legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite n. 5838 del 2014: la censura relativa alla determinazione della pena concordata, stimata corretta dal giudice di merito, non può essere dedotta in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, nella specie, non ricorre.
L’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., può essere dichiarata senza formalità con ordinanza. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, per la rilevante entità della colpa nella proposizione del ricorso, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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