Inammissibile il ricorso che non illustra la prova di resistenza (Cass. pen. Sez. II n. 764 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di impugnazione che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, poiché gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ove le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento. In tema di concorso di persone nel reato, ogni compartecipe risponde sia degli atti compiuti personalmente sia di quelli dei correi, quando la sua attività si inserisca con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 26.3.2024, aveva confermato la decisione con cui il GIP del Tribunale partenopeo, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto la ricorrente responsabile del delitto di truffa e l’aveva condannata alla pena, ridotta per la scelta del rito, di mesi quattro di reclusione ed euro 90 di multa, oltre alle spese processuali.

Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 650 cod. pen., 64 e 375 cod. proc. pen., per essere stata convocata “per motivi di giustizia” quando era già raggiunta da gravi indizi di reità, senza le garanzie difensive; il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che esso non si confronta con il principio consolidato secondo cui, eccepita l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di aspecificità, l’incidenza dell’eliminazione dell’elemento ai fini della prova di resistenza (Sez. 3 n. 39603 del 03/10/2024; Sez. 2 n. 7986 del 2017; Sez. 2 n. 30271 del 2017).

Nel caso concreto i giudici di merito hanno fondato la responsabilità sulla base di una serie di elementi tra i quali non vengono evocate le dichiarazioni rese con modalità “non garantite”. La censura risulta quindi ininfluente rispetto al convincimento raggiunto.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte d’appello ha valorizzato la titolarità del conto corrente su cui era confluito l’importo bonificato dalla persona offesa, utilizzando l’IBAN corrispondente a una carta prepagata attivata a nome della ricorrente, previa presentazione della sua carta di identità, mai denunciata come rubata o smarrita. Correttamente è stato ritenuto irrilevante che fosse altro soggetto a contattare la vittima: nel reato concorsuale, ogni compartecipe risponde degli atti propri e di quelli dei correi, quando la sua attività si inserisce con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento (Sez. 2 n. 51174 del 2019; Sez. 5 n. 40449 del 2009).

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, le modalità di consumazione della truffa, l’entità del profitto e la presenza di un recente pregiudizio specifico. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve necessariamente considerare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi (Sez. 2 n. 23903 del 2020; Sez. 3 n. 1913 del 2018).

L’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni che consentano di escludere profili di colpevolezza nell’attivare l’impugnazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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