Presunzioni cautelari per associazione mafiosa e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 31287 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata soltanto quando dagli atti risulti che l’indagato ha stabilmente rescisso i legami con l’organizzazione criminale. In assenza di elementi di segno contrario, il giudice della cautela non è gravato da alcun onere di argomentare in positivo la permanenza dei pericula libertatis. La presunzione, in quanto speciale, prevale sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., cosicché l’attualità e la concretezza del pericolo si intendono insite nel giudizio astratto formulato ex ante dal legislatore. Il controllo di legittimità sulla motivazione dell’ordinanza del riesame resta circoscritto alla congruità logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava il ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermando la custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari per il delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., ravvisando le esigenze di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. e la duplice presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

L’indagato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul quadro indiziario e sull’attualità delle esigenze cautelari, sostenendo un ruolo meramente ancillare rispetto a un congiunto reggente del sodalizio e valorizzando la breve durata della condotta e l’assenza di precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, in sede cautelare, la pronuncia non si fonda su prove ma su indizi e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità. Da qui la delimitazione del sindacato di legittimità: il controllo sulla motivazione del riesame verifica la congruenza logica dell’apparato argomentativo e la valenza sintomatica degli indizi, ma non involge la ricostruzione del fatto né gli apprezzamenti sull’attendibilità delle fonti.

Il vizio di motivazione è pertanto censurabile solo se emerge “prima facie” dal testo del provvedimento. Alla Corte resta estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto, ivi compreso lo spessore degli indizi e la valutazione delle esigenze cautelari. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, il Collegio ribadisce altresì che l’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se dal linguaggio criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché declinato in fatto: la difesa propone una lettura atomistica degli indizi, già stigmatizzata dal Tribunale, mirando a una non consentita rivalutazione delle fonti. La Corte rileva che gli elementi, apprezzati nella loro globalità e sinergia, risultano significativi del ruolo assunto dall’indagato.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ricostruisce la duplice presunzione: relativa per la sussistenza delle esigenze, assoluta per l’adeguatezza della custodia carceraria. La presunzione speciale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevale sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen., invertendo gli ordinari poli del ragionamento giustificativo. Il mero decorso del tempo, il cd. “tempo silente”, non costituisce da solo prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo rilevare solo in via residuale. Il Tribunale del riesame si è dunque allineato a tali principi, valutando il rapporto fiduciario con il reggente del clan e l’intensità del vincolo associativo.

Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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