Rescissione del giudicato, termine decorre dalla conoscenza della condanna (Cass. pen. Sez. II n. 31315 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza dell’esistenza della sentenza irrevocabile, e non dal momento in cui ha contezza del suo apparato motivazionale o degli atti su cui essa si fonda. Il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto all’effettiva conoscenza del procedimento. A tal fine, il certificato del casellario giudiziale richiesto personalmente dal condannato costituisce elemento oggettivo idoneo a dimostrare il momento dell’avvenuta conoscenza della condanna, non essendo sufficiente presumere che la visura sia stata effettuata dal difensore dopo la nomina.
Il Fatto
Con ordinanza del 28.02.2025, la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal condannato avverso una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna, confermata in appello e divenuta irrevocabile. Il giudice riteneva la richiesta non tempestiva, sul presupposto che il mandato difensivo fosse stato conferito il 21 ottobre 2024 e che da tale data dovesse farsi decorrere il termine, essendo rimessa alla scelta potestativa dell’istante l’indicazione della data di effettiva conoscenza del procedimento.
Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo di avere richiesto personalmente il certificato del casellario giudiziale, dal quale aveva avuto per la prima volta conoscenza della condanna, e solo successivamente — nello stesso giorno — di avere conferito mandato e procura speciale al difensore. La richiesta di rescissione era stata depositata tre giorni dopo, nel pieno rispetto del termine di trenta giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ribadito il principio più volte affermato in materia, secondo cui il ricorrente deve allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto all’effettiva conoscenza del procedimento, richiamando Sez. 5 n. 17171 del 2024 e Sez. 2 n. 7485 del 2018.
Ha inoltre ricordato come la sostituzione, nel comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen., della locuzione «procedimento» con «sentenza» — a opera dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 150/2022 — non comporti che il termine debba decorrere dalla conoscenza del contenuto della pronuncia. È irrilevante la cognizione dell’intero apparato motivazionale (Sez. 2 n. 14510 del 2025).
Pur avendo richiamato tali principi, la Corte d’appello di Bologna non ne ha fatto buon governo. Il difensore munito di procura speciale aveva allegato l’unico atto disponibile, il certificato del casellario recante la data del 21 ottobre 2024, dal quale desumere in modo oggettivo il momento della conoscenza della condanna.
La Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito — secondo cui la visura sarebbe stata richiesta dal difensore subito dopo la nomina — non trovi riscontro negli atti. Più logicamente la richiesta del certificato era stata effettuata dal condannato stesso, e la nomina del difensore ne era stata una conseguenza. Né vale a dimostrare il contrario l’indicazione a mano del numero del procedimento sull’atto di nomina, trattandosi di evenienza non infrequente.
Ne è derivato l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna.
Nota della Redazione
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