Patteggiamento e lavoro di pubblica utilità sostitutivo (Cass. pen. Sez. IV n. 33954 del 19.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice non può modificare i termini dell’accordo sostituendo la pena concordata con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo previsto dagli artt. 53 e 56-bis della legge n. 689/1981. Quest’ultimo costituisce un istituto autonomo e distinto dal lavoro di pubblica utilità disciplinato dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 e, per analogia, dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada: la prima figura ha natura di sanzione sostitutiva della pena principale, la seconda di pena principale. Ne consegue che l’applicazione della sanzione sostitutiva in luogo di quella concordata, in assenza del consenso delle parti, integra violazione di legge e impone l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, a mezzo del proprio procuratore speciale, aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 187 cod. strada, avanzando istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. L’istanza, assentita dal Pubblico ministero, aveva ad oggetto la sostituzione della pena applicata con decreto con quella del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000.

Il Gip del Tribunale di Crotone, con sentenza del 9 dicembre 2025, ha invece applicato la diversa pena del lavoro di pubblica utilità disciplinata dagli artt. 53 e 56-bis della legge n. 689/1981. Il difensore ha impugnato il provvedimento per violazione di legge, deducendo il vizio della manifestazione della volontà dell’imputato e la mancata correlazione tra richiesta e sentenza, con negazione dei benefici previsti dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla distinzione tra due figure che il giudice di merito ha trattato come fungibili. La disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, introdotti dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguarda la figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo e inerisce a un istituto del tutto distinto e autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, regolato in modo autosufficiente sul modello della diversa fattispecie di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000.

Tale differenza è ricavabile dallo stesso art. 20-bis cod. pen., che fa salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, tra le quali rientra l’ipotesi in esame. Il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale di cui all’art. 56-bis della legge n. 689/1981 ha infatti natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 274/2000 — e per analogia dall’art. 187, comma 8-bis, cod. strada — si connota per avere natura di pena principale, con notevoli differenze sanzionatorie.

Il Collegio richiama sul punto la propria Sez. IV, sentenza n. 39746 del 02.12.2025, che ha già affermato l’autonomia dei due istituti. La conseguenza è che, anziché applicare una pena principale — quella prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada in riferimento all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, in ordine alla quale era stato prestato il consenso — è stata disposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale.

Ne è scaturita, all’evidenza, la concreta applicazione di una sanzione sostitutiva in assenza dei necessari presupposti, come già rilevato da Sez. IV, n. 24287 del 06.06.2025. Il ricorso è pertanto fondato e si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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