Richiesta di abbreviato sanata la nullità per mancato avviso del difensore (Cass. pen. Sez. VII n. 11896 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia all’atto del prelievo ematico disposto dalla polizia giudiziaria per l’accertamento del tasso alcolemico integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. Tale nullità resta però sanata quando l’imputato richieda il giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per effetto del richiamo operato dall’art. 464 cod. proc. pen. all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale assetto, non ravvisandosi lesione del diritto di difesa né del principio di uguaglianza, poiché gli effetti della scelta del rito sono identici sia in udienza preliminare sia in un procedimento che quella udienza non prevede.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, seconda sezione penale, aveva confermato la condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992. L’imputato ricorreva per cassazione lamentando, con un primo motivo, il vizio di motivazione in ordine all’avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell’accertamento e, con un secondo motivo, la violazione di legge per la nullità dell’accertamento del tasso alcolemico e la conseguente inutilizzabilità dei risultati ottenuti.
Il ricorrente sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 cod. proc. pen. in relazione all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato pacifico: l’imputato aveva richiesto di procedersi con il rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. Su tale premessa innesta il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente sottoposto a prelievo ematico determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Tale nullità può essere tempestivamente dedotta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Deve però ritenersi sanata — ai sensi degli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen. — in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna. A sostegno il Collegio richiama Sez. IV n. 44962 del 04.11.2021 e Sez. IV n. 40550 del 03.11.2021.
La Corte osserva che l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 ed entrato in vigore il 3 agosto 2017, prevede che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. L’art. 464 cod. proc. pen. richiama espressamente tale disposizione anche per la richiesta di abbreviato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna. Ne deriva che i diversi indirizzi giurisprudenziali evocati dal ricorrente sono superati.
Nel caso concreto la nullità dedotta, pacificamente a regime intermedio — come confermato da Sez. Un. n. 5396 del 29.01.2015 — era stata sanata fin dalla richiesta di rito speciale, nulla rilevando la successiva eccezione. Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene manifestamente infondata: non è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa né del principio di uguaglianza, poiché gli effetti della scelta processuale sono medesimi sia che il rito venga richiesto in udienza preliminare sia che sia manifestato in un procedimento che quella udienza non prevede. Il difensore, posto nelle condizioni di visionare il fascicolo del pubblico ministero, è in grado di valutare eccezioni e opzioni processuali.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato
- Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all'opposizione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso