Scarti di macellazione sono rifiuti pericolosi, non sottoprodotti (Cass. pen. Sez. III n. 33955 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli scarti di macellazione di animali le cui carni sono destinate al consumo umano non rientrano nella categoria dei sottoprodotti di origine animale, in difetto di specifiche lavorazioni industriali che ne consentano un utilizzo produttivo, e integrano a pieno titolo la nozione di rifiuto. La loro classificazione come rifiuti pericolosi può fondarsi sulla loro attitudine a processi di degradazione chimico-fisica idonei a determinare pericoli di contaminazione ambientale. La sussistenza di uno scarico di reflui contenenti sangue animale può essere accertata con valutazione indiziaria, non necessitando di perizia. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale è escluso in presenza di precedenti penali, ancorché non specifici.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 19 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, il 15 gennaio 2024. Il ricorrente, amministratore unico di una società operante nel settore della macellazione di animali da allevamento, era stato ritenuto responsabile di contravvenzioni in materia di gestione dei rifiuti, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Le contestazioni riguardavano, da un lato, lo smaltimento non autorizzato di scarti di macellazione, realizzato mediante seppellimento in una buca scavata in un terreno, e, dall’altro, lo scarico di reflui industriali contenenti sangue animale, sversati su un terreno limitrofo allo stabilimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la qualificazione degli scarti come sottoprodotti e non come rifiuti pericolosi, la mancata perizia sui reflui, l’esclusione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione centrale della qualificazione giuridica degli scarti di macellazione. Il Collegio osserva che detti residui non rientrano nella categoria dei sottoprodotti, non essendo ravvisabile alcun utilizzo produttivo in assenza di specifiche lavorazioni industriali. Essi appartengono invece alla categoria dei rifiuti. A conferma di tale conclusione, la Corte valorizza il comportamento stesso del ricorrente, che ha disposto lo smaltimento tramite interramento indiscriminato.
Quanto all’attribuzione della qualifica di rifiuti pericolosi, la Corte ritiene congrua la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull’evidente attitudine degli scarti a essere soggetti a processi di degradazione chimico-fisica idonei a determinare chiari pericoli di contaminazione ambientale e per la salute umana e animale. Coerente è anche l’esclusione della natura occasionale della condotta, desunta dall’imponenza della quantità di residui trattati, indice di sistematicità.
Sul motivo relativo allo scarico di reflui, la Corte esclude che fosse necessaria una perizia. La presenza del sangue animale è stata direttamente rilevata dagli agenti operanti, che hanno osservato il colore tipico del fluido ematico, l’odore proprio dei processi di putrefazione e la provenienza della tubazione dall’impianto di macellazione. Si tratta di una logica inferenza fondata su plurimi elementi indiziari, non di una presunzione. Irrilevante è poi la convenzione con una ditta specializzata, che non elide la penale rilevanza della forma alternativa di smaltimento accertata.
Infine, la Corte ritiene infondate le censure sul trattamento sanzionatorio. La pluralità dei precedenti penali, ancorché non specifici, giustifica di per sé l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche; il richiamo della difesa alla “incensuratezza specifica” è qualificato come stravagante. La determinazione della pena, contenuta entro il medio edittale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La sospensione condizionale è esclusa in via astratta, avendo il ricorrente già fruito due volte del beneficio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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