Nessuna rinnovazione della prova dichiarativa in appello su proscioglimento in abbreviato (Cass. pen. Sez. VI n. 34413 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma una sentenza di proscioglimento emessa in esito a giudizio abbreviato, definito senza integrazione probatoria ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. ovvero dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è tenuto, in forza del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla rinnovazione della prova dichiarativa non assunta in primo grado. L’opzione processuale dell’imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova. La rinnovazione è dovuta solo quando il giudice intenda operare un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, non anche per le dichiarazioni rese nella fase delle indagini e utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta del rito speciale. Ne consegue che nessun obbligo di esame sussiste per le dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, su gravame del pubblico ministero, ha riformato la sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Torre Annunziata all’esito di giudizio abbreviato, dichiarando l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. e condannandolo a pena di giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante audizione dell’imputato, nonché vizi di motivazione e una questione di legittimità costituzionale sull’estensione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. alla detenzione domiciliare ordinaria.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha respinto il ricorso, soffermandosi sul perimetro applicativo del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La norma impone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento resa in giudizio abbreviato senza integrazione probatoria non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa in precedenza non assunta, perché la scelta di essere giudicato allo stato degli atti implica la rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova (Sez. II n. 175 del 04.12.2025, dep. 2026, Corvino).
È stata inoltre richiamata la giurisprudenza per cui tale obbligo non sussiste neanche con riguardo all’audizione dell’imputato, limitata, secondo i dettami della sentenza Corte EDU Maestri c. Italia, al caso in cui l’esame sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado, con esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari (Sez. II n. 10401 del 13.02.2024, Albanese).
La Corte ha poi valorizzato l’orientamento recepito dalla novella, secondo cui per riformare in peius una sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio abbreviato il giudice di appello è obbligato, in base all’art. 6 CEDU come interpretato dalla sentenza Corte EDU Dan c. Moldavia del 05.07.2011, a rinnovare l’istruzione solo qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, ma non anche in relazione alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini e utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta del rito speciale (Sez. III n. 38786 del 23.06.2015, U).
Nel caso di specie, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di rinnovazione istruttoria mediante esame dell’imputato, rispetto a dichiarazioni rese in fase precedente o comunque nell’ambito delle indagini preliminari. Gli ulteriori motivi sono stati giudicati generici o manifestamente infondati: la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta espressione di ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, in presenza di presupposti diversi tra detenzione domiciliare ordinaria e speciale. Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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