Confisca per sproporzione estesa anche alle cessioni di lieve entità (Cass. pen. Sez. IV n. 34706 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di denaro e altre utilità, l’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, nel testo novellato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, richiama la disciplina dell’art. 240-bis cod. pen. con riferimento a tutte le condotte sanzionate ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, compresa quella di cui al comma 5. Ne consegue che la riqualificazione del fatto come cessione di lieve entità non preclude di per sé la confisca per sproporzione, restando onere dell’interessato giustificare la provenienza del denaro. Il giudice può fondare il provvedimento su una valutazione complessiva delle allegazioni difensive, ritenute inidonee a dimostrare la titolarità delle somme in capo a un terzo.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva condannato l’imputato per due cessioni di cocaina, una a titolo oneroso e una gratuita, disponendo la confisca dello stupefacente, del materiale da confezionamento e del denaro in sequestro.
La difesa impugnava la sola statuizione sulla confisca del denaro, deducendo il vizio di motivazione. Sosteneva che le somme appartenevano alla fidanzata, che ne aveva documentato la titolarità con contratto di lavoro e buste paga, e che la riqualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 avrebbe imposto un nesso di pertinenzialità tra denaro e singola condotta. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il giudice di merito aveva esaminato le dichiarazioni e la documentazione prodotte dalla convivente, ritenendole inidonee a dimostrare la titolarità delle somme in capo alla stessa. La donna aveva riferito di aver sempre pagato personalmente il canone di locazione e le utenze dell’appartamento condiviso con il ricorrente, oltre alle spese alimentari, e di aver cessato di lavorare dall’ottobre 2024: le somme documentate risultavano dunque assorbite da tali esborsi.
Assume rilievo decisivo la dichiarazione resa dall’imputato in interrogatorio, che aveva ammesso di avere commesso il fatto per procurarsi i mezzi di sostentamento, essendo disoccupato. Ne derivava la piena giustificazione della misura ablativa.
Quanto al dedotto difetto di correlazione tra condotte contestate e intera somma sequestrata, la Corte osserva che il decidente ha richiamato le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., espressamente richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 per le condotte sanzionate ai sensi dell’art. 73. La norma consente la confisca del denaro di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito.
Né rileva l’argomento della difesa fondato sulla riqualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5. Per effetto della modifica dell’art. 85-bis operata dal d.l. n. 123/2023, convertito dalla legge n. 159/2023, la confisca per sproporzione è stata estesa a tutte le fattispecie previste dall’art. 73 e dunque anche a quella di lieve entità. La norma novellata era in vigore sia alla data di commissione del fatto, sia a quella della sentenza impugnata.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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