Patteggiamento e pene accessorie: la continuazione non riapre il giudicato (Cass. pen. Sez. V n. 1851 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che, riconoscendo la continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e altri già coperti da giudicato, aumenta la pena inflitta per questi ultimi, non può compiere una nuova valutazione sull’applicabilità delle pene accessorie correlate alla pena base già inflitta con la precedente decisione. Le pene accessorie relative ai reati satellite, ormai irrevocabili, restano fuori dall’ambito dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen. e il giudice non è tenuto a motivare su di esse. Parimenti non è contestabile, nel processo di patteggiamento, la confisca disposta con sentenza definitiva in un distinto procedimento, rilevando solo per individuare gli aumenti in continuazione. Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento resta ammissibile nei soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza adottata ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari applica all’imputato la pena concordata di quattro anni di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, cagionamento doloso del fallimento di una società e bancarotta semplice, unificati per continuazione con reati tributari già giudicati con sentenza irrevocabile. Il giudice applica anche le sanzioni accessorie fallimentari per cinque anni.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo, con un primo motivo, l’omessa motivazione sull’aumento per continuazione e la conferma delle pene accessorie nonostante la pena contenuta nei due anni, con conseguente inapplicabilità ex art. 445, comma 1, cod. proc. pen.; con un secondo motivo, la conferma della confisca senza motivazione sulla responsabilità concorsuale nei reati tributari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto alla prima censura, rileva che l’accordo sulla pena comprendeva anche l’aumento di un anno e sei mesi disposto per la continuazione con i reati tributari giudicati in altra sede. Il dedotto vizio di motivazione resta estraneo ai casi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ammette il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non emerge un accordo illegalmente formatosi, concluso in violazione di una condizione di ammissibilità.
Quanto alla seconda censura, la Corte richiama il principio secondo cui il giudice che aumenta la pena per la continuazione con fatti già giudicati non può compiere una nuova valutazione sull’applicabilità di una pena accessoria correlata alla pena base già inflitta (Sez. VI n. 1190 del 18.10.2021, Kulaj, Rv. 282996; conf. Sez. I n. 3744 del 30.01.1992, Arbore).
Il Collegio prende le distanze dalle conclusioni del Procuratore generale, che aveva evocato il principio Sez. IV n. 30040 del 23.05.2024, Rv. 286862. Le pene accessorie confermate non riguardano i reati fallimentari del patteggiamento, ma i reati tributari già coperti da giudicato. Non si discute dunque delle pene di cui all’art. 216, u.c., legge fallimentare — non rientranti nell’accordo e motivate secondo Sez. Un. n. 28910 del 28.02.2019, Suraci — bensì delle pene accessorie tributarie.
Sul secondo motivo, la confisca disposta con la sentenza del 13 luglio 2022, irrevocabile dal 19 maggio 2023, non è contestabile in questa sede: il giudice non era tenuto a motivare su di essa. L’applicazione della continuazione non rimette in discussione i presupposti della misura disposta nel processo sui reati satellite, ormai definitivo. Ne deriva la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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