Associazione mafiosa e gravi indizi cautelari: autonomo statuto probatorio (Cass. pen. Sez. V n. 1850 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. non coincidono con la prova indiziaria disciplinata dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché la prima disposizione richiama espressamente i soli commi 3 e 4, e non il comma 2, del citato art. 192. È pertanto sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, senza che gli indizi debbano presentare i caratteri della gravità, precisione e concordanza propri del giudizio di cognizione. In tema di associazione di tipo mafioso, il metodo mafioso integra elemento strutturale del reato: occorre che il sodalizio abbia conseguito nel contesto di operatività una effettiva capacità di intimidazione, percepibile all’esterno anche a prescindere dal suo attuale esercizio, e che tale capacità si traduca in assoggettamento e omertà. Il giudice può desumere la prova del vincolo associativo e della sua proiezione esterna dai reati fine e dalle relative modalità esecutive, purché sintomatici del programma mafioso.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione e violazione della disciplina sulle armi.

Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il primo e il secondo concernenti la configurabilità del vincolo associativo e la sua natura mafiosa, con particolare riguardo alla forza di intimidazione e alla condizione di assoggettamento e omertà; il terzo relativo ai criteri di valutazione dei gravi indizi in sede cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda preliminarmente che il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi si limita a verificarne la congruenza rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo sostituire una diversa valutazione delle risultanze. Il giudice del riesame non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, ma a esplicitare le ragioni della conferma dell’ordinanza genetica.

Sul primo e sul secondo motivo, i giudici di legittimità osservano che il Tribunale ha motivato in modo ampio e logicamente coerente sulla sussistenza del sodalizio e sul suo carattere mafioso. Le intercettazioni hanno evidenziato l’esistenza del vincolo e la coscienza degli associati di appartenere a un’organizzazione con riconoscibile identità e apparato strutturale; il ricorrente non ha contestato tali risultanze sul piano oggettivo.

Quanto al metodo mafioso, la Corte ribadisce che l’art. 416-bis cod. pen. esige la capacità del gruppo di proiettarsi all’esterno, il radicamento territoriale e la produzione di assoggettamento e omertà nella collettività di riferimento. È necessario che il sodalizio abbia conseguito una effettiva capacità di intimidazione, percepibile anche a prescindere da singoli atti concreti, e ciò vale soprattutto quando si tratti di una nuova struttura criminale. La prova può trarsi dai reati fine, purché sintomatici del programma associativo.

Il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi valorizzando gli episodi estorsivi, l’infiltrazione nell’amministrazione comunale e le conversazioni captate, da cui emerge il sodalizio come punto di riferimento per la soluzione delle controversie territoriali. Le censure difensive, osserva la Corte, si riducono a una lettura alternativa e atomistica delle risultanze, senza confrontarsi con la valutazione complessiva operata dal giudice del merito.

Il terzo motivo è parimenti infondato. Secondo l’orientamento maggioritario, i gravi indizi di colpevolezza e la prova indiziaria dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. operano su piani diversi: l’art. 273 cod. proc. pen. richiama i soli commi 3 e 4 del citato art. 192, donde l’autonomo statuto probatorio della fase cautelare. Né dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., né dall’art. 2729 cod. civ. può trarsi un principio generale applicabile all’incidente cautelare. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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