Intercettazioni Encrochat e doppia conformità: no al controllo integrale (Cass. pen. Sez. III n. 3746 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intercettazioni di telecomunicazioni disposte ed eseguite dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro su un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio italiano, e acquisite mediante ordine europeo di indagine, il controllo demandato al giudice italiano dall’art. 24 d.lgs. n. 108/2017 non impone l’integrale applicazione della disciplina interna. Esso si esaurisce in una verifica generale e astratta sulla ammissibilità, per quel tipo di reato e per quel tipo di intercettazione, restando estranei i presupposti di cui all’art. 267 cod. proc. pen., compresa la valutazione dei gravi indizi in capo alla persona intercettata. Il principio di doppia conformità elaborato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea non estende il sindacato ai requisiti interni ulteriori rispetto a quelli penalistici richiamati dall’art. 266 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due episodi di acquisto, trasporto e detenzione di cocaina aggravati dall’ingente quantità, propone istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il G.U.P. del Tribunale rigetta l’istanza; il Tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, conferma il diniego.
Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione. Con un primo motivo deduce l’inutilizzabilità delle captazioni eseguite in Francia mediante il sistema Sky-Ecc, sostenendo che, in base alla sentenza della Corte di giustizia UE del 30.04.2024, l’attività avrebbe dovuto rispettare anche la normativa italiana sulle intercettazioni, con verifica dei gravi indizi in capo alla persona intercettata. Con un secondo motivo censura la motivazione sulla sopravvenuta inadeguatezza della misura carceraria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 30.04.2024, che ha riconosciuto all’art. 31 direttiva 2014/41/UE la finalità di assicurare che il livello di tutela dello Stato membro notificato non sia compromesso. Il d.lgs. n. 108/2017, attuativo della direttiva, disciplina agli artt. 23 e 24 le procedure passive e all’art. 24 prevede un’unica ipotesi di cessazione delle operazioni: quando le intercettazioni siano state disposte per un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite.
Richiamando Sez. 6 n. 35038 del 10.07.2024, il Collegio precisa che tale disposizione rinvia soltanto ai presupposti penalistici degli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen., e non agli altri requisiti di ammissibilità dell’art. 267 cod. proc. pen., in coerenza con il mutuo riconoscimento. Le Sezioni Unite n. 23756 del 29.02.2024 hanno del resto escluso la violazione delle garanzie della direttiva per le captazioni disposte all’estero e riferite a persone il cui indirizzo di comunicazione è attivato in Italia.
Quanto al captatore informatico inserito sui server della piattaforma, le Sezioni Unite lo qualificano strumento tecnico per esperire il mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni, ammissibile nell’ordinamento interno. L’acquisizione riguarda prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, legittimamente richiedibili tramite ordine europeo di indagine senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento in cui saranno utilizzate. Il parametro di riferimento diviene così l’art. 270 cod. proc. pen., con l’onere di allegazione e prova a carico di chi eccepisce l’invalidità.
Il Collegio respinge la tesi dell’illegittimo riferimento dei gravi indizi a una platea indeterminata di utenti: il sistema Sky-Ecc, per le modalità di accesso, la impenetrabilità e l’utilizzo, costituiva concreta e specifica fonte indiziante a carico dei singoli utenti. La difesa, inoltre, si è limitata a dedurre l’erronea applicazione degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., senza specificare le violazioni rilevanti.
Infine, la doglianza sull’art. 275 cod. proc. pen. è infondata: l’ordinanza impugnata ha richiamato il ruolo del ricorrente nel gruppo, gli episodi di stoccaggio e trasporto, l’operatività della duplice presunzione e l’irrilevanza della vicinanza dell’abitazione alla caserma, valutando a monte la compatibilità del trattamento cautelare con le esigenze di cautela sociale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.