Estinzione del debito tributario presupposto per patteggiamento impugnabile dall’imputato (Cass. pen. Sez. 5 n. 17248 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado costituisce un presupposto processuale di ammissibilità del rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000.

La violazione di tale presupposto, operando ab extrinseco e prima dei vizi tipici del patteggiamento, non rientra nel novero dei motivi di impugnazione tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ma segue le regole generali di cui all’art. 606 cod. proc. pen.

Ne consegue che avverso la sentenza di patteggiamento emessa in carenza di tale requisito di ammissibilità, l’imputato è legittimato a proporre ricorso per cassazione, a condizione che indichi uno specifico e concreto interesse all’annullamento, quale l’elisione del pregiudizio derivante da una confisca o la rimozione degli effetti penali del giudicato.

Il Fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli applicava la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di diversi imputati per una pluralità di reati, tra cui il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di delitti tributari e di bancarotta, nonché plurime ipotesi di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, con diverse articolazioni, la violazione dell’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 per non essere stato estinto il debito tributario, condizione di ammissibilità al rito, nonché l’illegalità della pena e il difetto di motivazione in ordine alla disposta confisca.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, condividendo la ricostruzione operata da un precedente arresto della terza sezione (Sez. 3, n. 22628 del 2025), secondo cui l’accesso al rito premiale del patteggiamento per i reati dichiarativi è consentito solo in caso di integrale estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.

La mancanza di tale requisito integra una preclusione processuale che opera dall’esterno e impedisce al giudice di recepire l’accordo delle parti. Il vizio che ne deriva non è riconducibile ai motivi tassativi di impugnazione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché attiene a un presupposto di ammissibilità del rito che precede la valutazione di legittimità dell’accordo, e pertanto è deducibile secondo il regime generale delle impugnazioni ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte ha altresì chiarito che, sebbene il pubblico ministero sia sempre legittimato a far valere tale carenza, l’imputato deve dimostrare un interesse concreto e attuale all’impugnazione, che nel caso di specie è stato individuato nell’elisione del pregiudizio economico-patrimoniale derivante dal provvedimento di confisca e nella possibilità di accedere alla più favorevole disciplina dell’estinzione del debito introdotta dalla riforma.

Con riferimento ai ricorrenti Esposito e Laezza, è stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa al difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca, che non era stata oggetto dell’accordo tra le parti. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, la Corte ha precisato che, ove la misura di sicurezza non sia stata concordata, la sua applicazione è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.

La statuizione del giudice di merito, limitandosi a richiamare l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 senza indicare l’oggetto della confisca, la sua natura di profitto o prezzo del reato, né la sua qualificazione come diretta o per equivalente, è stata ritenuta del tutto carente. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, assorbendo le ulteriori questioni relative alla dedotta novazione dell’accordo e all’illegalità della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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