Amministratore di fatto nei reati tributari senza pieni poteri gestori (Cass. pen. Sez. 3 n. 15940 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto non è necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è sufficiente una significativa e continua attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L’accertamento di tale qualifica richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’impresa, quali i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti. Il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ma la violazione di tale norma non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito. L’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. trova applicazione esclusivamente per gli atti di polizia giudiziaria compiuti di iniziativa ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Udine, aveva riqualificato il reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 in quello di cui all’art. 4 del medesimo decreto, dichiarando la prescrizione per uno dei reati satellite e rideterminando la pena in anni due e mesi tre di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare. Il ricorrente, condannato per reati tributari commessi quale amministratore di fatto di diverse imprese individuali operanti nel settore della tappezzeria, aveva proposto ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi di impugnazione riguardanti la prescrizione, la sussistenza dei reati, la qualifica di amministratore di fatto, l’utilizzabilità dei processi verbali di constatazione e dei questionari inviati ai clienti, la mancata traduzione del decreto che dispone il giudizio, la mancata concessione delle attenuanti generiche e il diniego delle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando analiticamente i numerosi motivi proposti. In relazione alla qualifica di amministratore di fatto, contestata con riferimento alle singole imprese, i giudici hanno richiamato il principio per cui, nei reati tributari, tale qualifica non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo sufficiente una significativa e continua attività gestoria. La Corte ha evidenziato la presenza di una linea continua emersa in ordine alle diverse ditte coinvolte, caratterizzata dalla successione delle imprese, dall’utilizzo dei medesimi dipendenti, beni strumentali e locali, con l’odierno ricorrente quale unico dato di continuità, sempre delegato ad operare sui conti correnti e punto di riferimento per clienti e fornitori.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione, la Corte ha precisato che la verifica fiscale si era svolta senza alcuna previa emersione di indizi a carico dell’imputato, essendo l’emersione del superamento della soglia di punibilità il momento in cui, ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è possibile attribuire rilevanza penale al fatto. Ha inoltre richiamato il principio per cui la violazione di tale disposizione non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori, se una tale sanzione non è prevista dalle norme del codice di rito. Con riguardo all’obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., invocato dalla difesa, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite, chiarendo che tale disposizione trova applicazione solo per gli atti di polizia giudiziaria compiuti di iniziativa ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen., in considerazione della loro vocazione probatoria.
In merito alla mancata traduzione in lingua cinese del decreto che dispone il giudizio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, valorizzando i plurimi elementi attestanti la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, quali contratti di mutuo stipulati davanti a notaio, procure speciali redatte in italiano e deleghe ad operare su conti correnti. Ha escluso la rilevanza della questione pregiudiziale sollevata dinanzi alla Corte di Giustizia, rilevando il carattere generale della direttiva n. 64 del 2010 e la sua mancanza di efficacia diretta in assenza di disposizioni incondizionate e sufficientemente chiare.
Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive, evidenziando la gravità della condotta e la capacità criminale mostrata. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022, il diniego non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo essere giustificato dalla valorizzazione di quello ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa.
Nota della Redazione
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