Inammissibile l’appello depositato via PEC e non sul portale telematico (Cass. pen. Sez. V n. 28843 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’atto di appello deve essere depositato esclusivamente mediante il portale telematico, secondo le modalità previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen. La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata non integra la forma legale del deposito e rende l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l’art. 582 cod. proc. pen. La scelta legislativa della modalità esclusiva è conforme agli artt. 3 e 24 Cost. e non lede il favor impugnationis. Il dedotto malfunzionamento del sistema informatico, se prospettato in modo generico, non allegato e non documentato, non giustifica il ricorso a modalità alternative di deposito.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 495 cod. pen. La difesa ha proposto appello il 2 maggio 2025, trasmettendo l’atto mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo della cancelleria, invece che attraverso il portale deposito atti penali.
La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 30 giugno 2025, ha dichiarato l’appello inammissibile, rilevando che il regime eccezionale richiamato dalla difesa riguarda i soli atti urgenti e i casi di malfunzionamento del portale, non ricorrenti nella specie, e che non erano state rispettate le formalità previste dalle linee guida invocate. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la persistenza di disservizi informatici.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia). L’art. 111-bis cod. proc. pen. enuncia il principio generale dell’obbligatorietà del deposito telematico, imponendo che il sistema garantisca la certezza temporale della trasmissione e della ricezione e l’identificazione del mittente e del destinatario. Sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen., che disciplinavano il deposito fuori sede e l’invio mediante raccomandata o telefax.
Il nuovo art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. Solo in via residuale, per l’impugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematica concorre con il deposito analogico. La Corte richiama quindi la disciplina transitoria dell’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 e il d.m. n. 217 del 2023, come sostituito dall’art. 1 d.m. n. 206 del 2024, che ha fissato al 1° gennaio 2025 l’obbligo generalizzato del deposito tramite portale per i soggetti esterni.
Su questa base il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, presentata dopo il 1° gennaio 2025 senza rispettare le modalità telematiche. L’ordinamento prevede espressamente questa conseguenza: l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 582 cod. proc. pen., che a sua volta rinvia all’art. 111-bis cod. proc. pen.
La Corte esclude profili di illegittimità costituzionale, richiamando il precedente Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, secondo cui la modalità esclusiva di deposito risponde a finalità di semplificazione e accelerazione processuale, è conforme all’interpretazione letterale, non confligge con il diritto di accesso alla giustizia tutelato dall’art. 6 CEDU e non lede il favor impugnationis.
Quanto ai dedotti malfunzionamenti del sistema, la Corte li qualifica come generici e assertivi: il ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a dimostrarli, non li aveva rappresentati al momento del deposito e non ha rispettato le formalità richieste dalle stesse linee guida invocate. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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