Terzo acquirente del bene sequestrato può proporre riesame: interesse e legittimazione (Cass. pen. Sez. II n. 34560 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, legittimazione ad impugnare e interesse ad impugnare costituiscono condizioni di ammissibilità distinte, che devono entrambe sussistere. La legittimazione attiene alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento; l’interesse postula che l’impugnazione sia idonea a rimuovere il pregiudizio derivante dal provvedimento, assicurando all’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., la legittimazione spetta anche alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Ne consegue che il terzo che detenga il bene in forza di un titolo contrattuale è portatore di un interesse concreto e attuale al riesame, anche quando non sia certo il suo diritto alla restituzione del bene.

Il Fatto

Un’autovettura, concessa in locazione a un utilizzatore e non restituita, veniva alienata a terzi. La società proprietaria presentava querela per appropriazione indebita e chiedeva il sequestro preventivo. Il G.i.p. del Tribunale di Larino emetteva il decreto di sequestro in data 28 febbraio 2026. Il terzo acquirente del veicolo proponeva istanza di riesame.

Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 5 maggio 2026, annullava il decreto per difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale del riesame rilevato la carenza di interesse ad impugnare del terzo, che non avrebbe potuto conseguire la restituzione del bene.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta innanzitutto la questione della legittimazione del ricorrente, ritenendola sussistente in capo al Procuratore presso il Tribunale del riesame, e non in capo al Procuratore che aveva richiesto la misura.

Nel merito, il Collegio richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, che ha distinto nettamente la legittimazione dall’interesse ad impugnare. La prima è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela; il secondo richiede che l’impugnazione consegua, in termini di concretezza e attualità, un’utilità mediante la rimozione del pregiudizio. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell’interesse.

La Corte sottolinea che l’art. 322-bis cod. proc. pen. individua tra i legittimati anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate, oltre a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Le categorie tipizzate dal legislatore, pertanto, non presuppongono necessariamente il diritto alla restituzione. L’interesse, invece, va valutato in concreto, in relazione agli effetti tipici della misura, ossia l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.

Trasponendo tali principi al caso concreto, il Collegio osserva come il terzo avesse la disponibilità del bene in forza di un contratto registrato al PRA e come non potesse escludersi a priori la sua buona fede nell’acquisto. Non occorre, quindi, che la prospettiva di vantaggio derivi dal diritto alla restituzione: rileva la disponibilità giuridica del bene, pur mediata da un vincolo contrattuale.

Quanto al secondo profilo, i rilevati vizi motivazionali del provvedimento genetico non sono attinti dal ricorso. Il Tribunale del riesame, con motivazione conforme ai principi di diritto, ha disposto l’annullamento del decreto. Il ricorso viene pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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