Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato a motivi tipici e dosimetria (Cass. pen. Sez. VII n. 11904 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, proposta dopo il 3 agosto 2017, è ammissibile esclusivamente per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sulla dosimetria della pena restano estranee a tale perimetro e sono inammissibili. L’obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento è conformato alla natura negoziale dell’atto e può essere sintetico e a struttura enunciativa, purché il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni; l’imputato non ha interesse a dolersi dell’insufficienza di una motivazione che coincide con la volontà pattizia.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Como, in data 18.12.2024, ha applicato la pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge processuale e carenza motivazionale, contestando la congruità della pena e la qualificazione giuridica del fatto, e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. La questione approda in Cassazione perché il ricorrente assume che la motivazione del giudice del patteggiamento sia insufficiente e che la pena applicata non sia congrua.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile per cause dichiarabili senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103.

Il Collegio ha ricostruito il perimetro di ricorribilità applicabile ratione temporis. Poiché sia la richiesta di patteggiamento sia la relativa impugnativa sono successive al 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Su tale premessa, le doglianze in punto di dosimetria della pena, peraltro assolutamente generiche, sono risultate inammissibili: l’ambito di ricorribilità è ristretto ai soli casi di illegalità della pena, che nel caso concreto non ricorrono.

La Corte ha poi ribadito che l’obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento non può che essere conformato alla particolare natura giuridica dell’atto: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.

Ne deriva che, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, alla continuazione, all’esistenza e alla comparazione delle circostanze, alla congruità della pena e alla sua sospensione, la motivazione può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. L’imputato, inoltre, non ha interesse a censurare una siffatta motivazione come insufficiente, poiché la volontà del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro quattromila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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