Sequestro preventivo: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 12131 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i soli vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La verifica sulla legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non investe il merito della pretesa punitiva. La deduzione cumulativa, promiscua e perplessa dei vizi di motivazione — mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità — rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile, poiché tali vizi si pongono in rapporto di reciproca esclusione e non possono cumularsi sul medesimo segmento motivazionale.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di una cava, suddivisa in due aree, compresi automezzi ed altro materiale, in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 44 lett. a) d.P.R. n. 380/2001 e 256 d.lgs. n. 152/2006. Il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta avverso il decreto.

Avverso tale ordinanza la ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria, ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi di vizio di motivazione, sotto i profili della lacunosità, dell’illogicità, della contraddittorietà e della motivazione apparente, con specifico riferimento al fumus delicti e alla anteriorità dei fatti rispetto all’acquisto della proprietà.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice ordine di rilievi. Quanto ai mezzi in sequestro, la ricorrente ne esclude espressamente la titolarità e, quindi, non può vantare alcun interesse all’impugnazione per tale parte, non essendo legittimata, in caso di esito favorevole, all’assegnazione di beni rappresentati come altrui.

Sul piano del controllo deducibile, i giudici di legittimità ribadiscono che il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge. I vizi motivazionali assumono rilievo unicamente quando siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. La delibazione resta sommaria e non può estendersi all’elemento psicologico né alla ricostruzione concreta delle modalità della condotta, per non tradursi in un sindacato di merito.

La Corte precisa che ciò non esonera il tribunale dal ruolo di garanzia: il controllo sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto valutando la congruità degli elementi rappresentati, così come esposti, senza instaurare un processo nel processo. Tale accertamento non può però investire la coincidenza tra gli elementi e le risultanze processuali.

Nel caso concreto, gli accenni alla carenza o alla motivazione apparente sono giudicati vacui, traducendosi in critiche al merito di una motivazione esistente, seppure non condivisa dalla difesa. I giudici rilevano un ulteriore motivo di inammissibilità nella redazione stessa del ricorso, che deduce in modo indistinto tutti i possibili vizi della motivazione. Richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e l’art. 581 cod. proc. pen., si afferma che non è ammessa l’enunciazione perplessa e alternativa dei motivi.

I vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, distinti anche a seguito della novella introdotta dall’art. 8 della legge n. 46/2006, si pongono in rapporto di reciproca esclusione e non possono cumularsi sullo stesso segmento motivazionale. Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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