Ricusazione del giudice e anticipazione del convincimento in provvedimenti cautelari (Cass. pen. Sez. VI n. 13270 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Assume valore pregiudicante, ai fini della ricusazione del giudice, la valutazione di merito espressa dallo stesso giudice, nello stesso o in altro procedimento, sulla sussistenza del fatto-reato e sulla colpevolezza dell’imputato. Rilevano, in particolare, le valutazioni di merito formulate in fasi diverse del procedimento, non già quelle rese nella medesima fase, salvo che il provvedimento ecceda i limiti propri e si traduca in impropria anticipazione non dovuta. Il provvedimento cautelare adottato nella stessa fase processuale, nell’ambito delle competenze accessorie demandate al giudice, non integra la causa di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., quando non contenga alcuna valutazione sulla colpevolezza del ricusante. La prova della conoscenza della causa di ricusazione può essere allegata dalla parte interessata senza che su di essa gravino specifici oneri probatori, salva la possibilità di sindacare le allegazioni difensive.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di ricusazione nei confronti del giudice dinanzi al quale si svolgeva il giudizio abbreviato a suo carico. La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 19.09.2024, aveva dichiarato l’istanza inammissibile, rilevando che non era stata data prova della data di conoscenza della causa di ricusazione e che, nel merito, il provvedimento cautelare adottato dal giudice — riguardante un diverso imputato — rientrava tra le competenze inerenti al grado di giudizio e non costituiva indebita anticipazione di convincimento.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. e all’art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che la Corte territoriale non ha fondato il proprio giudizio sull’intempestività dell’istanza, pur avendo rilevato che non era stata comprovata la data della conoscenza della causa di ricusazione, avendo comunque esaminato il merito e ravvisato la radicale infondatezza della stessa. Ha aggiunto che la prova della conoscenza ben può essere allegata dalla parte interessata, senza che su di essa gravino specifici oneri probatori, salva la possibilità di sindacare sul punto le allegazioni difensive.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha enunciato il principio generale secondo cui assume valore pregiudicante la valutazione di merito espressa dal giudice sulla sussistenza del fatto-reato e sulla colpevolezza dell’imputato, precisando che rilevano le valutazioni formulate in fasi diverse del procedimento, non già quelle rese nella medesima fase, a meno che non si tratti di provvedimenti che eccedano i limiti propri traducendosi in impropria anticipazione non dovuta. A sostegno, la Corte ha richiamato le pronunce della Corte costituzionale n. 123 del 2004, ord. n. 368 del 2000 e sent. n. 283 del 2000, nonché Sez. 3, n. 27966 del 09.03.2021, Agostini, Rv. 281591-01.
Nel caso concreto, il provvedimento di cui è stata prospettata la valenza pregiudicante è stato emesso a fini cautelari nella medesima fase, nel quadro delle competenze accessorie demandate allo stesso giudice. Esso ha riguardato un diverso imputato rispetto al ricusante, nei cui confronti — anche in presenza di un giudicato cautelare consolidatosi — è stato escluso il dedotto bis in idem. Su tali basi, la Corte ha escluso che sia stata formulata una valutazione di merito sulla colpevolezza del ricorrente e che sia stata implicitamente prospettata la sussistenza dell’associazione e il suo coinvolgimento.
La Corte ha inoltre rimarcato l’aspecificità del ricorso, non essendo stati prospettati, se non assertivamente, elementi idonei a suffragare l’effettiva identità delle posizioni dei diversi imputati anche in ordine alla valenza temporale dell’addotto bis in idem, ciò che di per sé vale ad escludere qualsivoglia valenza pregiudicante nei confronti del ricorrente della valutazione formulata verso il coimputato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ravvisandosi i presupposti per l’irrogazione di una sanzione aggiuntiva.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 37 c.p.p. – Ricusazione
- Art. 38 c.p.p. – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
- Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione