Patteggiamento, ricorso inammissibile se censura la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11906 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile nei soli casi di espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che la doglianza sulla congruità della pena e sulla motivazione non è proponibile, non potendo l’imputato dolersi di una motivazione sintetica quando la volontà del giudice coincide con quella pattizia. L’ambito di ricorribilità è limitato alle censure tipizzate e il ricorso che esuli da tale perimetro è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto violazione di legge processuale e carenza motivazionale in ordine alla congruità della pena e alla qualificazione giuridica del fatto, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

La questione approda così davanti alla Corte di cassazione per la verifica dell’ambito di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento e della sorte delle censure non rientranti nei motivi tipizzati.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il ricorso è palesemente inammissibile per cause dichiarabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, con decorrenza dal 3 agosto 2017.

Il Collegio osserva che, a far tempo da tale data — successiva sia alla richiesta di patteggiamento sia alla relativa impugnativa, secondo la disciplina transitoria dell’art. 1, comma 51, della legge n. 103/2017 —, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Le doglianze in punto di vizio di motivazione, peraltro generiche, sono pertanto inammissibili, perché l’ambito di ricorribilità è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. La Corte richiama il principio, più volte affermato, secondo cui l’obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento è conformato alla particolare natura giuridica dell’atto: lo sviluppo delle linee argomentative è correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti.

Ne deriva che, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, alla continuazione, all’esistenza e alla comparazione delle circostanze, alla congruità della pena e alla sospensione condizionale, la motivazione può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. L’imputato non ha interesse a censurare una siffatta motivazione come insufficiente, poiché la volontà del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro quattromila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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