Patteggiamento, ricorso in Cassazione limitato ai soli motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 32246 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
A far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è pertanto più deducibile, in sede di legittimità, la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di motivo estraneo al perimetro tassativo di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La denuncia di erronea qualificazione giuridica, se meramente enunciata e non supportata da elementi di fatto emergenti con immediatezza dal capo d’imputazione, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bologna gli ha applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l’incongruità della pena, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la ritenuta recidiva.

La questione giunge in Cassazione perché il ricorrente ritiene che la sentenza di patteggiamento sia sindacabile sotto tutti i profili indicati, mentre il thema decidendum concerne l’effettiva estensione dei motivi di ricorribilità ammessi avverso tale tipologia di decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della vicenda processuale, evidenziando che sia la richiesta di patteggiamento sia la relativa impugnativa sono successive al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017. Ne deriva l’applicabilità del nuovo regime, che restringe l’ambito di ricorribilità alle sole ipotesi tipizzate.

Il Collegio richiama il tenore dell’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017, che ha introdotto l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la regola dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che ammette il ricorso solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza. Su questa base esclude che la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. rientri tra i motivi consentiti.

Quanto alla dosimetria della pena, la Corte rileva che le doglianze sono assolutamente generiche e manifestamente inammissibili, poiché l’ambito di ricorribilità è ristretto ai soli casi di illegalità della pena. Sul punto richiama il principio per cui non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. VI n. 18385 del 19.02.2004).

Il motivo relativo all’erronea qualificazione giuridica, pur formalmente consentito, è giudicato inconsistente e si risolve in una formula vuota, non essendo indicati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento. La Corte ribadisce che l’erroneità della qualificazione meramente enunciata scherma una richiesta di proscioglimento parimenti immotivata (Sez. VI n. 2721 del 08.01.2018) e che il ricorso è ammesso solo quando la qualificazione risulti con indiscussa immediatezza palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione (Sez. VI n. 3108 del 08.01.2018; Sez. I n. 15553 del 20.03.2018), restando inammissibile la denuncia di errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento.

Infine, il Collegio ricorda che, una volta ratificato l’accordo dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare censure in tema di applicazione delle circostanze e di entità della pena, se non illegali, essendo l’obbligo di motivazione assolto con la semplice affermazione della verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo (Sez. V n. 5210 del 28.10.1999; Sez. VI n. 42837 del 14.05.2013). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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