La connivenza non punibile e il concorso nella detenzione di stupefacente (Cass. pen. Sez. 7 n. 19501 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure di merito già vagliate e disattese dal giudice d’appello, senza l’indicazione di specifici travisamenti probatori. La condotta di chi, all’atto del controllo degli operanti, tenta di ostacolarne l’accesso all’immobile frapponendo un ostacolo all’ingresso, non integra una connivenza non punibile ma concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, quando emergano elementi indiziari – quali la presenza di un bilancino e il transito di giovani per pochi minuti – che escludono la sola destinazione all’uso personale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Castrovillari, lo aveva assolto dal reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste, e aveva rideterminato la pena per il capo B), già riqualificato nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
Con tre motivi di ricorso, il difensore deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., lamentando l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, sostenendo che il ricorrente fosse un mero acquirente e consumatore di stupefacente per uso personale e che, al più, potesse configurarsi un’ipotesi di mera connivenza non punibile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. I motivi riproducevano, infatti, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice d’appello con corretti argomenti giuridici e di merito, senza essere scanditi dall’esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Il ricorrente prefigurava, in sostanza, una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. La Corte ha quindi ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Quanto alla tesi difensiva dell’uso personale dello stupefacente rinvenuto addosso al ricorrente, la Corte territoriale aveva chiarito, con motivazione immune dai denunciati vizi, le ragioni per le quali tale prospettazione non potesse essere accolta. Con riferimento allo stupefacente rinvenuto sul tavolo, la condotta contestata non integrava un’ipotesi di connivenza non punibile, ma un concorso in detenzione di sostanza stupefacente.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha valorizzato la circostanza che gli operanti avevano osservato il ricorrente mentre tentava di ostacolare l’accesso all’immobile all’atto del controllo, frapponendo la carrozzina di un’altra persona all’ingresso dell’abitazione. Inoltre, prima di accedere, i militari avevano osservato tre uomini, tra cui il ricorrente, all’interno dell’abitazione, discutere animatamente vicino a un tavolo su cui vi era un bilancino, e avevano notato alcuni giovani recarsi all’interno per pochi minuti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. n. 186 del 2000) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché il versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila.
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Nota della Redazione
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