Patteggiamento, ricorso in cassazione limitato ai motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 32249 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso esclusivamente per i motivi tipizzati dalla norma: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena e della misura di sicurezza. Restano esclusi i motivi attinenti all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La deduzione dell’erronea qualificazione giuridica, pur formalmente consentita, è ammissibile solo quando l’errore emerga con immediatezza dal testo del provvedimento impugnato, restando inammissibile il motivo che richiami aspetti di fatto o probatori non evincibili dalla contestazione. Una volta ratificato l’accordo, le parti non possono prospettare censure su circostanze, entità e conversione della pena che non ne rivelino la palese illegalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.I.P. del Tribunale di Pavia, all’esito di giudizio abbreviato, gli ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Con un primo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.
Con un secondo motivo ha censurato la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è palesemente inammissibile per cause dichiarabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017 n. 103. Poiché sia la richiesta di patteggiamento sia l’impugnativa sono successive al 3 agosto 2017, trovano applicazione i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: le parti possono ricorrere solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne deriva l’esclusione dei motivi concernenti l’affermazione di responsabilità e la valutazione della prova, oltre che della dedotta mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il secondo motivo è dunque inammissibile perché estraneo al perimetro normativo.
Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che, al di là della formale enunciazione di un motivo astrattamente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica si risolve in una formula vuota, non essendo evidenziati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento. Richiamando la Sez. 6, ord. n. 2721 dell’8.01.2018, ha ribadito che l’erroneità della qualificazione meramente enunciata scherma una richiesta di proscioglimento parimenti immotivata, eludendo i limiti normativi. La Sez. 6, ord. n. 3108 dell’8.01.2018 e la Sez. 1 n. 15553 del 20.03.2018 hanno precisato che la deduzione è limitata ai soli casi di errore manifesto, con esclusione degli errori valutativi non evidenti dal testo del provvedimento.
La Corte ha poi ricordato che, ratificato l’accordo, le parti non possono sollevare censure su applicazione delle circostanze, entità e conversione della pena che non ne rivelino l’illegalità (Sez. 5 n. 5210 del 1999; Sez. 6 n. 42837 del 14.05.2013). Per qualificare illegale la pena non basta contestare l’erronea esplicazione dei criteri valutativi, occorrendo che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6 n. 18385 del 19.02.2004).
Esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000), la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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