Manifesta infondatezza del ricorso e impossibilità di rilevare la prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 32250 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione, in quanto priva di specificità e del tutto assertiva, ne determina l’inammissibilità e impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Ne consegue che il giudice di legittimità non può rilevare né dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale superiore al limite tabellare di cui all’art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 non integra presunzione di destinazione allo spaccio, ma può concorrere, con altri elementi, a fondare il giudizio sulla destinazione ad uso non personale. La motivazione sulla dosimetria della pena, se logica e coerente e ancorata a modalità della condotta, quantità della sostanza e personalità dell’imputato, è immune da vizi di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna in cassazione, a mezzo del difensore, la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente. Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, assumendo l’assenza di elementi certi in ordine alla destinazione allo spaccio della droga in sequestro. Con un secondo motivo censura illogicità della motivazione e difetto di giustificazione in punto di dosimetria.

Il ricorso giunge davanti alla Corte di legittimità chiamata a verificare la congruità del percorso argomentativo dei giudici di merito e la tenuta delle scelte sanzionatorie.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Entrambi i motivi sono ritenuti manifestamente infondati perché privi di specificità e meramente assertivi: il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la motivazione della Corte di appello, che appare logica, congrua e corretta in diritto.

Sul primo motivo i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità, valorizzando la varietà e le modalità di custodia e di confezionamento dello stupefacente. La Corte richiama la giurisprudenza sul possesso ad uso non esclusivamente personale: la destinazione della droga va accertata considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive, e il solo superamento dei limiti tabellari non crea alcuna presunzione di uso non personale. Il dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione devono essere valutati globalmente.

Il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva della destinazione allo spaccio, può comunque concorrere a fondare tale conclusione unitamente ad altri elementi. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia di quantitativi rilevanti e di incapacità economica dell’imputato a giustificare scorte per uso personale.

Il secondo motivo è giudicato generico. La motivazione sulla determinazione della pena è logica e coerente: i giudici hanno valutato, discostandosi dal minimo edittale, le modalità della condotta, la varietà e quantità della sostanza e la personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico.

La Corte esamina infine la prescrizione. Il reato, commesso nel dicembre 2018, ricade sotto la disciplina della c.d. Riforma Orlando, con i termini di sospensione ivi previsti, successivamente innovati dalla legge n. 134 del 2021. Il reato non era prescritto all’atto della sentenza di appello e non lo è nemmeno al momento della decisione. La Corte ribadisce che l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e quindi la declaratoria di una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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