Integrazione della motivazione sulla pena in appello e divieto di rivalutazione probatoria (Cass. pen. Sez. II n. 3852 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado che non abbia esplicitato i criteri e i calcoli posti a base della determinazione della pena, trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità, in forza dei poteri di piena cognizione e del principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non impone la declaratoria di nullità e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, poiché il doppio grado di merito non ha copertura costituzionale e non è violato l’art. 24 Cost. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato. Le censure che sollecitano una rivalutazione del risultato probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di ricettazione. Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo motivo sollevava questione di costituzionalità dell’art. 604 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che la norma non prevede la nullità della sentenza appellata quando il primo giudice non abbia esplicitato i criteri di quantificazione della pena. Con il secondo lamentava la mancata riduzione massima delle attenuanti generiche. Con il terzo eccepiva il travisamento delle prove in ordine alla sussistenza del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ricordato che la questione di legittimità costituzionale è stata già risolta negativamente, essendo manifestamente infondata: l’obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali è demandato alla legge ordinaria circa le conseguenze della sua inosservanza, e la garanzia del doppio grado non ha copertura costituzionale.

Il principio vale a maggior ragione quando manca solo la parte della motivazione relativa alla quantificazione della pena. Il giudice di secondo grado, in forza dei poteri di piena cognizione e secondo il principio di integrazione tra le sentenze di merito, può colmare la lacuna, che non genera alcuna nullità. Le sentenze di primo e secondo grado si integrano in un risultato organico e inscindibile, e la motivazione integrativa risulta congrua quanto all’esercizio della discrezionalità ai sensi dell’art. 133 cod. pen.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella misura massima non obbliga il giudice a prendere in esame gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, valutati nel complesso del trattamento sanzionatorio. La Corte di appello aveva adempiuto all’onere motivazionale richiesto.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato la natura del sindacato di legittimità: gli apprezzamenti sul significato degli elementi probatori attengono al merito e non sono censurabili, salvo che risulti viziato il percorso giustificativo. Sono perciò inammissibili le censure che sollecitano una nuova valutazione delle risultanze. La posizione del coimputato assolto è irrilevante, poiché l’inconciliabilità va riferita ai fatti posti a fondamento della condanna, non alla loro valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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