Patteggiamento, ricorso inammissibile per mancata verifica ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 9071 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che il vizio di motivazione concernente la sussistenza di cause di proscioglimento resta estraneo al perimetro del ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Con sentenza emessa il 15 novembre 2024 secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha applicato al ricorrente la pena di quattro anni di reclusione per i reati di cui agli art. 393, 56-575 cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110/1975, commessi il 28 febbraio 2024.

Avverso la sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La questione attiene dunque alla verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell’insussistenza di cause di proscioglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare di ordine processuale. L’impugnazione è stata proposta avverso una sentenza di applicazione della pena al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, restringe la ricorribilità per cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a quattro ipotesi tassative: i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorrente deduce invece l’omessa o apparente motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Si tratta di censura non riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipizzate, dunque inammissibile perché non consentita dal codice di rito.

La Corte richiama il principio già affermato in sede di legittimità, secondo cui in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., poiché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. VI n. 1032 del 07.11.2019, dep. 2020, Rv. 278337).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13.06.2000, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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