Ricorso inammissibile se estraneo ai motivi ex art 448 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VII n. 35147 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 103/2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena e della misura di sicurezza. Non è più deducibile il motivo attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né il preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio. Il motivo così articolato si colloca fuori dal perimetro tassativo dell’impugnazione consentita ed è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza di patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità, e art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, unificati per continuazione e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., delle quali il giudice deve dar conto ai sensi dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di esplicitare il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell’esclusione delle cause di proscioglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso palesemente inammissibile per cause che possono essere rilevate senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Il collegio osserva che, a far tempo da tale data, successiva sia alla richiesta di patteggiamento sia alla relativa impugnativa, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il perimetro dei motivi consentiti è chiuso e ricomprende l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Non rientra più in tale perimetro, osserva la Corte, il motivo attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio. Il motivo così articolato si colloca al di fuori del perimetro tassativo dell’impugnazione consentita.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in tremila euro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.