Restituzione nel termine e conoscenza effettiva del processo (Cass. pen. Sez. 6 n. 2566 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per impugnare, l’elezione di domicilio presso il difensore non costituisce presupposto sufficiente per la dichiarazione di assenza dell’imputato, dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato. La restituzione nel termine, ex art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., va accordata se non vi è prova che l’imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del giudizio e se risulta che non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Sul richiedente grava soltanto l’onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare l’eventuale diverso momento di conoscenza e valutare, rispetto a questo, la tempestività della richiesta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari aveva dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Bari, osservando che l’imputato aveva ricevuto la notifica della conclusione delle indagini preliminari e, in quella occasione, aveva nominato il difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio. Il difensore aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio.
L’imputato, per il tramite della difesa, aveva dedotto di avere avuto conoscenza del dispositivo della sentenza solo in una data successiva, il giorno in cui aveva chiesto copie degli atti per proporre impugnazione, ricevendole nei giorni seguenti. L’istanza di restituzione era stata presentata entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. L’elezione di domicilio presso il difensore da parte dell’indagato non può essere considerata idoneo presupposto della dichiarazione di assenza, poiché il giudice deve verificare la effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto allo stesso.
La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui la conoscenza deve riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non potendo essere desunta dalla mera elezione di domicilio nella fase delle indagini preliminari.
Quanto all’applicazione dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. n. 150/2022, la Sesta Sezione ha ribadito che la restituzione va accordata se non vi è prova che l’imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del giudizio e se risulta che non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa. Su chi richiede la restituzione grava soltanto l’onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre il giudice deve accertare l’eventuale diverso momento di conoscenza intervenuta e valutare la tempestività della richiesta rispetto a tale momento.
Nella fattispecie, la Corte di appello non aveva addotto elementi di valutazione idonei a provare una effettiva conoscenza dell’atto di citazione da parte dell’imputato, risultando anzi di segno contrario la circostanza che il difensore non fosse mai comparso davanti al Tribunale e non avesse ricevuto avviso dei provvedimenti di differimento d’ufficio del processo nel periodo della pandemia da Covid-19. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con restituzione in termini per proporre impugnazione.
Nota della Redazione
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