Stalking giudiziario e abuso del processo configurano atti persecutori (Cass. pen. Sez. V n. 13318 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori, reato abituale di danno, è integrato dalla reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, inseriti in una sequenza causale unitaria orientata alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis cod. pen. Il contesto in cui si situa la condotta persecutoria è irrilevante quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa; il riferimento alle diverse declinazioni del reato, compreso il cd. stalking giudiziario, ha mero contenuto descrittivo. Le reiterate azioni giudiziarie pretestuose, fondate su presupposti falsi o volte a creare nuovi diritti ad hoc, superano la soglia del fisiologico esercizio del diritto di difesa e ricadono al di fuori della sfera di operatività della scriminante dell’art. 51 cod. pen., configurando abuso del processo.

Il Fatto

Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato all’indagato, gravemente indiziato del delitto di atti persecutori, le misure cumulative del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora, con dispositivi di controllo elettronico. La misura del divieto di dimora era stata poi revocata all’esito dell’interrogatorio di garanzia.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea configurazione dello stalking giudiziario in un contesto di conflittualità reciproca tra le parti e lamentando la mancanza di autonoma valutazione sull’evento del reato e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. L’ordinanza impugnata — osserva — contiene motivazione ampia ed esaustiva sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, desunti dal complessivo atteggiamento vessatorio dell’indagato: minacce e molestie risalenti al febbraio 2024 e, ancor prima, le numerose iniziative giudiziarie pretestuose, talvolta fondate su presupposti fattuali falsi.

Il Tribunale distrettuale ha ritenuto superata la soglia del fisiologico esercizio di un diritto, scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen., versandosi in tema di abuso del processo, con la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. L’esercizio del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 Cedu, deve sostanziarsi in una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto: in caso contrario si superano i confini dell’esercizio lecito e si configura abuso del diritto, estraneo alla sfera operativa della scriminante.

Quanto alla dedotta reciprocità delle azioni giudiziarie, la Corte rileva che il Tribunale ha ben distinto le condotte delle parti: l’indagato aveva consapevolmente dedotto elementi falsi per creare nuovi diritti ad hoc o con l’intento di nuocere alla persona offesa, in violazione del dovere di correttezza e buona fede, mentre la vittima si era limitata a intraprendere legittimamente azioni a tutela dei propri diritti. Il carattere molesto delle iniziative di quest’ultima è stato espressamente escluso.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama i consolidati principi secondo cui il delitto di atti persecutori è reato abituale di danno, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti e dal loro inserimento nella sequenza causale che conduce all’evento, risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Ciò che rileva è l’identificabilità dei singoli episodi quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, accomunati dal medesimo nucleo essenziale rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima.

I due motivi aggiunti — relativi allo scrutinio dell’impatto delle condotte sulla psiche della vittima e alla valutazione delle esigenze cautelari — sono dichiarati inammissibili perché inediti rispetto ai tempi del ricorso originario: i motivi nuovi devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale, essendo necessaria una connessione funzionale tra gli uni e gli altri. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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