Maltrattamenti in presenza del minore: aggravante e criterio della colpa (Cass. pen. Sez. II n. 38172 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio di condotta maltrattante. È necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui egli assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. Sul piano soggettivo, l’aggravante è una circostanza aggravante e il criterio di imputazione è quello dell’art. 59, comma 2, cod. pen.: non occorre il dolo, ma è sufficiente la colpa, integrandosi la quale è sufficiente che il minore abbia assistito per negligenza o imperizia dell’agente, che non ha adottato le cautele necessarie a impedirlo. Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa.
Il Fatto
Il contribuente — meglio, il ricorrente — era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, cod. pen. e 81, 582, 585 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione. La Corte di appello di Trento, in parziale riforma, aveva eliminato la pena accessoria; la Cassazione, su ricorso dell’imputato, aveva annullato limitatamente alla ritenuta aggravante dell’art. 572, comma 2, cod. pen., rinviando alla Corte di appello di Bolzano.
Il giudice del rinvio, con sentenza del 09/01/2025, aveva confermato nel resto la condanna di primo grado. Il ricorrente ha quindi dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si era discostata dal principio di diritto della sentenza rescindente, basandosi su episodi non gravi e su argomenti illogici, senza considerare il comportamento del padre, che interrompeva le condotte illecite, e l’intervenuto divorzio con affidamento condiviso del minore.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio enunciato in sede rescindente: non basta un singolo episodio, ma occorre che numero, qualità e ricorrenza degli episodi cui il minore assiste lascino inferire il rischio per il suo sviluppo psico-fisico. Il Collegio verifica che il giudice del rinvio si è attenuto a tale criterio, valorizzando unitariamente una pluralità di elementi: l’abitualità delle liti domestiche, la certezza di almeno tre episodi cui il figlio aveva assistito, il racconto alla nonna collegato al pianto della madre, il disagio emergente dalle relazioni dei servizi sociali.
Sotto il profilo dell’ammissibilità, la Corte rileva che il ricorso, pur formalmente prospettando vizi di motivazione, invoca in sostanza una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e una ricostruzione alternativa dei fatti. Il controllo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa, requisiti che rendono la decisione insindacabile, come affermato da Sez. III n. 17395 del 24.01.2023, Chen, Rv. 284556.
Quanto alla sentenza di divorzio, la Corte osserva che si tratta di questione nuova, non dedotta nei motivi di appello né nel giudizio di rinvio e quindi non proponibile in cassazione. Nel merito, l’elemento è comunque non decisivo: il divorzio è intervenuto in epoca di molto successiva alla consumazione del reato di maltrattamenti e fotografa una situazione diversa, non incidendo sulla condizione del minore al momento dei fatti. Non vi è dunque contrasto tra la sentenza penale e quella civile.
Sul secondo argomento — la cessazione delle condotte quando l’imputato si avvedeva della presenza del figlio — la Corte chiarisce che l’art. 572, comma 2, cod. pen. contempla una circostanza aggravante, con applicazione del criterio dell’art. 59, comma 2, cod. pen.. Non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa: basta che il minore abbia assistito perché l’agente, per negligenza o imperizia, non ha adottato le cautele necessarie a impedirlo.
La difesa, parcellizzando i singoli elementi valorizzati dalla Corte, prospetta una loro valutazione frazionata e alternativa; operazione questa — afferma il Collegio — illogica e non corretta. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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