Patteggiamento: ricorso inammissibile per motivi sulla commisurazione della pena (Cass. pen. Sez. II n. 31797 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che deduca non l’illegalità della pena, da intendere come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili attinenti alla motivazione della commisurazione della stessa. Rientrano in tale ambito i motivi fondati sulla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sul bilanciamento delle circostanze del reato o sulla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. Tali censure esulano dai casi tassativi di ricorso previsti dalla norma e non ne consentono l’ammissibilità.
Il Fatto
Con sentenza del 03/04/2025 il G.i.p. del Tribunale di Pescara, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava al ricorrente la pena di tre anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati contestati, unificati dal vincolo della continuazione, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare di identica durata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che la motivazione non consentisse di apprezzare alcuna valutazione sulla congruità e correttezza della pena concordata dalle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il quadro normativo di riferimento. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Su questa base il Collegio osserva che l’unico motivo di ricorso non investe l’illegalità della pena, da intendere come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili relativi alla motivazione della commisurazione. Tali censure non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui è inammissibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso che deduca non l’illegalità della pena, ma profili commisurativi discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01).
Quanto alla trattazione, il ricorso è proposto contro una sentenza di patteggiamento dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis; esso va dunque trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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