Sequestro probatorio di cellulari: no al sindacato sulla motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 27203 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Resta pertanto esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’illogicità manifesta della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare, quale violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 125 cod. proc. pen., il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Il sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici è legittimo quando il decreto del pubblico ministero indichi le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione del materiale e il perimetro temporale dei dati di interesse, con restituzione della copia dei dati non rilevanti, così realizzando il bilanciamento tra finalità probatoria e diritti fondamentali.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, con ordinanza emessa nell’ambito di un procedimento per reati di furto e di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestati a una caposala di una struttura sanitaria privata, rigettava il riesame reale proposto dall’indagata avverso il decreto di sequestro probatorio dei telefoni cellulari nella sua disponibilità.
Avverso tale ordinanza l’indagata proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi, con i quali censurava la sussistenza del fumus dei reati, l’indeterminatezza dell’oggetto del sequestro e la sua sproporzione temporale, nonché la finalità meramente esplorativa del vincolo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti, è proposto al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità. Il Collegio richiama il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e il sindacato sulla motivazione resta circoscritto al caso di motivazione inesistente o apparente, secondo gli arresti di Sez. III n. 14977 del 2022 e di Sez. II n. 5807 del 2017. Nel caso concreto i giudici del riesame avevano analizzato gli elementi offerti dalla polizia giudiziaria, tra cui gli accessi notturni ripresi dalle telecamere e le numerose conversazioni telefoniche tra l’indagata e un altro soggetto, con ragionamento congruo e privo di fratture logiche.
La Corte ribadisce poi che il fumus richiesto per la ricerca della prova attiene alla materiale commissione dei reati e non alla colpevolezza, secondo Sez. II n. 25320 del 2016 e Sez. III n. 6465 del 2008. L’indizio, a differenza del sospetto, si fonda sempre su un fatto certo da cui dedurre un fatto non noto, secondo Sez. Un. n. 23868 del 2009, e la decisione impugnata risulta conforme a tali canoni.
Quanto al secondo motivo, la Corte aderisce all’orientamento consolidato sul sequestro probatorio dei dati informatici, richiamando Sez. VI n. 17677 del 2025, Sez. VI n. 38331 del 2025, Sez. II n. 33657 del 2025, Sez. VI n. 17312 del 2024 e Sez. VI n. 6623 del 2021. La valutazione di proporzionalità impone al pubblico ministero di illustrare le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione del materiale e il perimetro temporale dei dati, nonché i tempi della selezione con restituzione della copia dei dati non rilevanti, dovendosi bilanciare la finalità probatoria con la tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Tribunale ha dato conto della determinatezza dell’oggetto e della tempistica; l’erronea indicazione del termine di restituzione, riportato in trenta giorni invece che in cento, non inficia la tenuta argomentativa.
Il terzo motivo è infine respinto con identiche considerazioni: la ricorrente si limita a stigmatizzare genericamente la motivazione del Tribunale, senza confrontarsi con il ragionamento dei giudici del riesame, che avevano esaustivamente chiarito come l’analisi dei dati avrebbe consentito di rinvenire ulteriori elementi utili all’accertamento dei reati.
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Nota della Redazione
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