Acquisizione ex art. 512 c.p.p. e ricerca esplorativa all’estero (Cass. pen. Sez. 2 n. 18911 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assunzione delle prove, la lettura delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal cittadino straniero divenuto irreperibile è legittima quando le ricerche esperite, anche all’estero, siano state complete e non meramente esplorative: l’obbligo di attivare ricerche nel paese di origine sussiste solo in presenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e quel paese, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, mentre in assenza di tali elementi l’attivazione avrebbe carattere meramente formale e non sarebbe esigibile secondo canoni di ragionevolezza. La valutazione circa la prevedibilità della successiva irreperibilità del testimone deve essere compiuta ex ante, al momento delle dichiarazioni. In materia di concorso di persone nel reato, l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, essendo sufficiente la conoscenza, anche unilaterale, del contributo altrui; nessun rilievo assume la circostanza che l’agente non abbia direttamente posto in essere la condotta tipica. La motivazione del giudice di merito sulla commisurazione della pena non richiede una specifica e dettagliata analisi quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale.
Il Fatto
Con sentenza del 12/01/2021 il Tribunale di Matera aveva condannato l’imputato per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 09/04/2025, ha confermato la decisione di primo grado. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’acquisizione, ai sensi dell’art. 512-bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese, dichiarate irreperibili all’estero, lamentando la mancata prova dell’effettiva irreperibilità e la mancata attivazione della rogatoria internazionale. Con gli altri motivi ha contestato l’affermazione di responsabilità concorsuale, la violazione del criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati e del tutto reiterativi di quelli già dedotti in appello, ai quali la Corte di merito aveva risposto con argomentazioni esaustive e logicamente corrette.
Quanto al primo motivo, relativo alla lettura delle dichiarazioni delle persone offese, la Corte ha ricordato che l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, ai fini dell’utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del cittadino straniero divenuto irreperibile, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine. In assenza di tali elementi, le ricerche all’estero avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente escluso la prevedibilità della successiva irreperibilità, dovendosi la relativa valutazione compiere ex ante, e avevano dato atto della completezza delle ricerche effettuate.
Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente in quanto correlati, la Corte li ha ritenuti generici, rilevando che la difesa non si era confrontata con l’ampia motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva operato la necessaria valutazione unitaria e globale degli elementi indiziari, pervenendo all’affermazione di responsabilità nel rispetto dello standard probatorio richiesto dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha precisato che nessun rilievo assume, ai fini della sussistenza del concorso, la circostanza che l’imputato non avesse direttamente minacciato o aggredito le persone offese, essendo sufficiente che abbia fornito un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi dell’ideazione, organizzazione o esecuzione del reato, con consapevole adesione alla condotta del concorrente.
Quanto alla commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza, osservando che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale e che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato l’esclusione dell’attenuante del contributo di minima importanza, avendo accertato che l’apporto causale dell’imputato, pur minoritario, non era né accessorio né insignificante nell’economia generale del reato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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