Patteggiamento, sanzioni amministrative accessorie fuori dal patto (Cass. pen. Sez. IV n. 41452 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. La modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150/2022 ha inciso solo sulle pene accessorie, non sulle sanzioni amministrative accessorie. Ne consegue che il giudice può applicare la sospensione della patente di guida per una durata diversa da quella concordata.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Lanciano, con sentenza del 19.05.2025, applicava la pena su richiesta delle parti per il reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, disponendo la sospensione condizionale e la non menzione. Poiché il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 444 cod. proc. pen., nonché il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: la richiesta prevedeva la sospensione della patente per un anno, con il consenso del pubblico ministero, mentre il giudice aveva irrogato due anni. Il ricorrente sosteneva che l’applicazione in misura diversa da quella pattuita integrasse illegalità della pena e che il giudice avrebbe dovuto rigettare l’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiamando un orientamento consolidato, ha ribadito che la clausola del patto che determina contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (Sez. F. n. 24023 del 2020, Rv. 279635-01; Sez. IV n. 39075 del 2016, Rv. 267978-01; Sez. IV n. 18538 del 2014, Rv. 259209-01).
La Corte ha escluso che la riforma del 2022 abbia mutato tale assetto. La novella dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. ha inciso solo sulle pene accessorie, consentendo di chiedere di non applicarle o di applicarle per durata determinata, senza inserire le sanzioni amministrative accessorie nel contenuto del patto. Restano pertanto operanti i principi già affermati (Sez. IV n. 48556 del 2023, Rv. 285426-01).
Ha poi confermato la natura amministrativa di tali sanzioni, desumibile da plurime disposizioni del codice della strada: l’art. 223, che attribuisce al Prefetto il potere di sospensione cautelare della patente; l’art. 224, comma 3, che prevede la competenza del Prefetto in caso di estinzione del reato per prescrizione; l’art. 224, comma 1, che demanda al Prefetto revoca o sospensione per la durata determinata dal provvedimento giurisdizionale. Proprio quest’ultima disposizione dimostra che la sospensione condizionale della pena non si estende alla sanzione interdittiva in esame.
Nel caso concreto, il giudice ha fatto buon governo dei principi richiamati applicando due anni di sospensione, poiché l’art. 187, comma 1, cod. strada prevede il raddoppio della sanzione quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato. Avendo applicato la sanzione nel minimo edittale, il giudice non era tenuto a motivazione diffusa, essendo sufficiente la motivazione implicita (Sez. F. n. 24023 del 2020, Rv. 279635-02; Sez. IV n. 21194 del 2012, Rv. 252738-01; Sez. IV n. 35670 del 2007, Rv. 237470-01). All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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