Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave per condotte sinergiche alla cautela (Cass. pen. Sez. 4 n. 4324 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen., il giudice deve valutare la sussistenza della condotta ostativa del dolo o della colpa grave sulla base di una valutazione ex ante, in un percorso motivazionale autonomo rispetto al giudizio di merito. Tale valutazione impone il confronto con le argomentazioni poste a base dell’assoluzione, per extrapolare gli eventuali elementi ostativi al diritto all’indennizzo. Integra la colpa grave anche la condotta che, pur non sufficiente da sola a determinare la misura, abbia concorso a dar causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà, ponendosi in rapporto di concausalità con la detenzione.
Il Fatto
Il ricorrente, assolto con sentenza irrevocabile dal reato di cui all’art. 270-quinquies cod. pen. (arruolamento con finalità di terrorismo), aveva proposto domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, riferita al periodo di custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari. La Corte d’appello, quale giudice della riparazione, aveva rigettato l’istanza ravvisando il presupposto ostativo della colpa grave, avendo ritenuto che la condotta dell’istante, sebbene non perfezionasse il reato, fosse stata concausa dell’adozione della misura.
Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 43 cod. pen., nonché il vizio di motivazione, per l’omessa valutazione dell’incidenza causale della asserita colpa grave e la rivalutazione del compendio probatorio da parte del giudice della riparazione, in contrasto con l’esito assolutorio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente qualificato la domanda come fondata sull’ipotesi dell’ingiustizia “sostanziale” di cui al primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., essendo a tale fattispecie che il richiedente aveva fatto univoco riferimento. Ha quindi richiamato il principio per cui il giudice della riparazione, preso atto dell’assoluzione, non può sottrarsi dall’onere del necessario raffronto con le argomentazioni assolutorie, per poi valutare se la condotta del richiedente abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva valorizzato elementi fattuali accertati e riconosciuti nella stessa sentenza di assoluzione: l’adesione e la condivisione prolungata di messaggi in gruppi dedicati alla propaganda terroristica, la presenza di simboli dell’Isis e il possesso di materiale contenente istruzioni per l’utilizzo di esplosivi. Ha escluso che il giudice della riparazione abbia operato una rivalutazione della responsabilità penale, avendo invece legittimamente considerato la condotta extraprocessuale come indice della colpa grave, in quanto idonea a creare, seppur con la mediazione dell’errore dell’autorità procedente, l’erronea apparenza del reato.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, ritenendo la decisione impugnata logica e immune da vizi, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha invece escluso la condanna al pagamento delle spese in favore del Ministero resistente, ravvisando il carattere tautologico delle deduzioni svolte nella memoria difensiva.
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Nota della Redazione
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