Sequestro probatorio e preventivo: riesame e limiti del controllo di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 22121 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non trova applicazione il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura in caso di trasmissione tardiva degli atti, ma opera il diverso termine di dieci giorni stabilito dall’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., che decorre dal momento in cui il tribunale riceve gli atti in modo integrale. Il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Restano estranei al perimetro cognitivo della Cassazione i profili attinenti al fumus e al periculum che si risolvano in censure di merito.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato un decreto di sequestro probatorio e un decreto di sequestro preventivo emessi nell’ambito di un procedimento per reati tributari a carico della ricorrente, legale rappresentante di una società cooperativa, indagata per aver indicato elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e per aver operato indebite compensazioni.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del riesame deducendo tre motivi: la violazione del termine di dieci giorni per la decisione, l’insussistenza del periculum in mora e l’insussistenza del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, di natura processuale, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che nel riesame del sequestro trova applicazione il termine di dieci giorni dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. e non quello di cinque giorni dell’art. 309, comma 5. Il dies a quo decorre dalla ricezione integrale degli atti da parte del tribunale, in caso di trasmissione frazionata dal momento in cui l’acquisizione degli atti mancanti risulta completa.
Nel caso concreto gli atti erano pervenuti al collegio in modo incompleto il 2 agosto 2025 ed erano stati integrati il 5 settembre 2025: l’udienza del 12 settembre e il deposito della motivazione del 6 ottobre 2025 risultano pertanto tempestivi.
Gli altri due motivi sono ritenuti estranei al perimetro cognitivo della Cassazione. Il controllo sulle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Quanto al periculum, il sequestro preventivo è correlato al reato tributario ed è funzionale alla confisca obbligatoria; nel giudizio di legittimità non è possibile produrre documenti né sollecitare un accertamento di fatto. Il Tribunale del riesame ha respinto le richieste con motivazione non apparente, ed è irrilevante la provenienza lecita del denaro nel sequestro per equivalente.
Sul fumus, la Corte rileva che la contestazione difensiva ha avuto a oggetto solo il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e non quello di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000: la questione relativa al dolo specifico, non essendo stata oggetto di impugnazione cautelare, è da intendersi preclusa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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